Art. 9. Modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione 1. Il finanziamento viene concesso ed erogato in due soluzioni. Si provvede all'erogazione in via anticipata dell'80% del finanziamento concesso, a documentato avvio del corso, previa dichiarazione del legale rappresentante dei soggetti di cui all'Art. 2. La residua quota del 20%, e' erogata entro tre mesi dalla conclusione dei corsi su presentazione della documentazione prevista ai sensi dell'Art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni per i soggetti di cui all'Art. 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento e ai sensi dell'Art. 43 della predetta legge per i soggetti di cui all'Art. 2, lettere d), e) e f) dello stesso. 2. Il decreto di concessione del finanziamento fissa il termine per lo svolgimento dei corsi, nonche' il termine per la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione. 3. Possono essere accolte richieste di proroga del termine per la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione su istanza debitamente motivata, a firma del legale rappresentante dei soggetti di cui all'Art. 2. 4. Nel caso di parziale realizzazione dell'iniziativa ammessa a finanziamento, si procede alla proporzionale riduzione del finanziamento concesso. 5. In caso di incompletezza, irregolarita' o assenza della documentazione a rendicontazione, il servizio provvede alla revoca del finanziamento concesso e al recupero della somma maggiorata degli interessi ai sensi dell'Art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.