Art. 9.
       Modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione
    1.  Il  finanziamento viene concesso ed erogato in due soluzioni.
Si   provvede   all'erogazione   in   via   anticipata  dell'80%  del
finanziamento   concesso,  a  documentato  avvio  del  corso,  previa
dichiarazione  del legale rappresentante dei soggetti di cui all'Art.
2.  La  residua  quota  del  20%,  e'  erogata  entro  tre mesi dalla
conclusione  dei corsi su presentazione della documentazione prevista
ai  sensi  dell'Art.  42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  per  i  soggetti  di cui
all'Art.  2,  lettere a), b) e c) del presente regolamento e ai sensi
dell'Art.  43  della predetta legge per i soggetti di cui all'Art. 2,
lettere d), e) e f) dello stesso.
    2.  Il  decreto di concessione del finanziamento fissa il termine
per lo svolgimento dei corsi, nonche' il termine per la presentazione
della documentazione relativa alla rendicontazione.
    3. Possono essere accolte richieste di proroga del termine per la
presentazione  della  documentazione relativa alla rendicontazione su
istanza  debitamente  motivata, a firma del legale rappresentante dei
soggetti di cui all'Art. 2.
    4.  Nel  caso di parziale realizzazione dell'iniziativa ammessa a
finanziamento,   si   procede   alla   proporzionale   riduzione  del
finanziamento concesso.
    5.  In  caso  di  incompletezza,  irregolarita'  o  assenza della
documentazione  a  rendicontazione,  il servizio provvede alla revoca
del finanziamento concesso e al recupero della somma maggiorata degli
interessi  ai sensi dell'Art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000,
n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.