(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del
22 luglio 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. La Regione istituisce l'anagrafe canina regionale
informatizzata, presso cui sono registrati e identificati tutti i
cani.
2. Decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito
elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito
denominato «microchip», costituisce l'unico sistema di
identificazione dei cani registrati.
3. Le aziende sanitarie locali (A.S.L.), i comuni, le comunita'
montane e collinari, con la collaborazione delle associazioni di
volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della
programmazione regionale, gestiscono l'attuazione delle disposizioni
di cui alla presente legge e provvedono a definire ed attuare
iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.