Art. 10.
                              Vigilanza

    1.  I  comuni,  attraverso la Polizia municipale, provvedono alla
esecuzione  di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione della
anagrafe canina.
    2.  Ai servizi veterinari dell'A.S.L. compete il monitoraggio del
livello  di  attuazione  della  anagrafe  canina e la segnalazione ai
comuni  interessati  di  eventuali  carenze o disfunzioni, unitamente
alla  attuazione  di  interventi  di vigilanza in concomitanza con lo
svolgimento di altri compiti di istituto.