Art. 10.
Vigilanza
1. I comuni, attraverso la Polizia municipale, provvedono alla
esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione della
anagrafe canina.
2. Ai servizi veterinari dell'A.S.L. compete il monitoraggio del
livello di attuazione della anagrafe canina e la segnalazione ai
comuni interessati di eventuali carenze o disfunzioni, unitamente
alla attuazione di interventi di vigilanza in concomitanza con lo
svolgimento di altri compiti di istituto.