Art. 11.
Revisione dell'anagrafe canina comunale
1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio
alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro
centoventi giorni, anche tramite eventuali detentori, alla
registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del
microchip.
2. A tale fine i comuni, con la collaborazione dei servizi
veterinari delle A.S.L., provvedono ad una revisione ed aggiornamento
della anagrafe canina comunale, anche attraverso censimenti
straordinari, tramite capillare informazione alla cittadinanza in
ordine alle nuove modalita' di registrazione e di identificazione dei
cani.