Art. 11.
               Revisione dell'anagrafe canina comunale

    1.  I  proprietari  di cani non ancora identificati con tatuaggio
alla  data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro
centoventi   giorni,   anche   tramite   eventuali   detentori,  alla
registrazione  dei  cani  stessi ed alla contestuale applicazione del
microchip.
    2.  A  tale  fine  i  comuni,  con  la collaborazione dei servizi
veterinari delle A.S.L., provvedono ad una revisione ed aggiornamento
della   anagrafe   canina   comunale,   anche  attraverso  censimenti
straordinari,  tramite  capillare  informazione  alla cittadinanza in
ordine alle nuove modalita' di registrazione e di identificazione dei
cani.