Art. 13.
                         Clausola valutativa

    1.  Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e
con  successiva  cadenza  triennale,  la giunta regionale e' tenuta a
presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa
in  ordine  allo  stato  di  attuazione  delle  strategie adottate in
materia di lotta al randagismo.
    2.  La relazione di cui al comma 1, fornisce risposta documentata
ai seguenti quesiti:
      a) numero  residuale dei cani identificati con la procedura del
tatuaggio cutaneo;
      b) numero dei cani identificati con la procedura del microchip;
      c) strumenti  informativi  predisposti  dagli  enti  locali  in
ordine alle metodologie di anagrafe canina;
      d) periodicita'   media  degli  interventi  di  identificazione
eseguiti presso ciascuna A.S.L.;
      e) interventi  di identificazione eseguiti da veterinari liberi
professionisti;
      f) istituzione  ed  attivita'  dell'osservatorio  regionale sui
cani potenzialmente pericolosi;
      g) gestione,  da  parte  degli  enti  locali,  del  servizio di
rinvenimento e cattura dei cani smarriti;
      h) natura ed entita' delle sanzioni irrogate.