Art. 13.
Clausola valutativa
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e
con successiva cadenza triennale, la giunta regionale e' tenuta a
presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa
in ordine allo stato di attuazione delle strategie adottate in
materia di lotta al randagismo.
2. La relazione di cui al comma 1, fornisce risposta documentata
ai seguenti quesiti:
a) numero residuale dei cani identificati con la procedura del
tatuaggio cutaneo;
b) numero dei cani identificati con la procedura del microchip;
c) strumenti informativi predisposti dagli enti locali in
ordine alle metodologie di anagrafe canina;
d) periodicita' media degli interventi di identificazione
eseguiti presso ciascuna A.S.L.;
e) interventi di identificazione eseguiti da veterinari liberi
professionisti;
f) istituzione ed attivita' dell'osservatorio regionale sui
cani potenzialmente pericolosi;
g) gestione, da parte degli enti locali, del servizio di
rinvenimento e cattura dei cani smarriti;
h) natura ed entita' delle sanzioni irrogate.