Art. 14.
                          Norma finanziaria

    1.  Per  l'attuazione  della  presente  legge  e' autorizzata per
l'anno 2004 la spesa complessiva di Euro 80.000,00.
    2.  All'erogazione di contributi alle A.S.L. per la realizzazione
di   interventi  di  anagrafe  canina  si  provvede  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio di previsione per l'anno 2004
iscrivendo  lo  stanziamento  pari  ad  Euro 80.000,00, in termini di
competenza  e  di cassa, nell'Unita' previsionale di base (UPB) 27031
(Sanita' pubblica - Sanita' animale igiene degli allevamenti - Titolo
I  -  Spese  correnti),  che  presenta  la  necessaria disponibilita'
finanziaria.
    3.  Agli  stessi oneri di cui al comma 2, rispettivamente per gli
anni 2005 e 2006, si fa fronte con la dotazione finanziaria della UPB
27031 del bilancio pluriennale 2004-2006.