Art. 14.
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per
l'anno 2004 la spesa complessiva di Euro 80.000,00.
2. All'erogazione di contributi alle A.S.L. per la realizzazione
di interventi di anagrafe canina si provvede nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2004
iscrivendo lo stanziamento pari ad Euro 80.000,00, in termini di
competenza e di cassa, nell'Unita' previsionale di base (UPB) 27031
(Sanita' pubblica - Sanita' animale igiene degli allevamenti - Titolo
I - Spese correnti), che presenta la necessaria disponibilita'
finanziaria.
3. Agli stessi oneri di cui al comma 2, rispettivamente per gli
anni 2005 e 2006, si fa fronte con la dotazione finanziaria della UPB
27031 del bilancio pluriennale 2004-2006.