Art. 2.
Istituzione dell'anagrafe canina regionale
1. L'anagrafe canina regionale e' istituita e gestita presso i
servizi veterinari della A.S.L. in collaborazione con i comuni, le
comunita' montane e collinari, anche tramite appositi accordi secondo
le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento
emanati dall'assessorato regionale competente in materia di sanita'.
2. 1 soggetti di cui al comma 1, sono tenuti ad informare
periodicamente i cittadini sulle concrete modalita' di svolgimento
delle operazioni di registrazione ed identificazione.
3. E' a carico del proprietario la corresponsione della tariffa
stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per
l'identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale
utilizzato.