Art. 2.
             Istituzione dell'anagrafe canina regionale

    1.  L'anagrafe  canina  regionale e' istituita e gestita presso i
servizi  veterinari  della  A.S.L. in collaborazione con i comuni, le
comunita' montane e collinari, anche tramite appositi accordi secondo
le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento
emanati dall'assessorato regionale competente in materia di sanita'.
    2.  1  soggetti  di  cui  al  comma  1,  sono tenuti ad informare
periodicamente  i  cittadini  sulle concrete modalita' di svolgimento
delle operazioni di registrazione ed identificazione.
    3.  E'  a carico del proprietario la corresponsione della tariffa
stabilita  dalla  Regione  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  per
l'identificazione  elettronica,  sulla  base  dei costi del materiale
utilizzato.