Art. 3.
                Obblighi dei proprietari o detentori

    1.  Chiunque  intende,  a  qualsiasi  titolo, detenere un cane e'
tenuto   ad   accertarsi   preliminarmente   della   registrazione  e
identificazione ai sensi dell'Art. 1.
    2.  Sono  vietate  la  cessione,  la  vendita  ed il passaggio di
proprieta'   di   cani  non  registrati  all'anagrafe  canina  o  non
identificati ai sensi dell'Art. 1, comma 2.
    3.  I  proprietari  ed  i  detentori, a qualsiasi titolo, di cani
provvedono  entro  sessanta  giorni  dalla  nascita  di  cucciolate e
comunque  prima  della  loro  cessione,  alla identificazione tramite
microchip  dei  cani,  ai  fini  della registrazione nella banca dati
dell'A.S.L.
    4.  In  caso  di  tatuaggio  illeggibile e' cura del proprietario
provvedere  alla nuova identificazione del cane mediante applicazione
del microchip.
    5.  I  proprietari  di  cani, anche per il tramite dell'eventuale
detentore,  sono  tenuti  a  segnalare  al servizio veterinario della
A.S.L.  di  registrazione  degli  animali,  entro quindici giorni, la
cessione  definitiva  o  la  morte  degli,  stessi, nonche' eventuali
variazioni della sede di detenzione.