Art. 3.
Obblighi dei proprietari o detentori
1. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane e'
tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e
identificazione ai sensi dell'Art. 1.
2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di
proprieta' di cani non registrati all'anagrafe canina o non
identificati ai sensi dell'Art. 1, comma 2.
3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani
provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e
comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite
microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati
dell'A.S.L.
4. In caso di tatuaggio illeggibile e' cura del proprietario
provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione
del microchip.
5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale
detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della
A.S.L. di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la
cessione definitiva o la morte degli, stessi, nonche' eventuali
variazioni della sede di detenzione.