Art. 4.
Scheda di identificazione
1. All'atto della identificazione, che prevede la registrazione
delle generalita' del proprietario, della sede di detenzione del cane
e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la
contestuale applicazione del microchip, il veterinario
identificatore. compila un'apposita scheda, secondo un modello
predisposto dalla Regione.
2. Copia della scheda, e' consegnata al proprietario; la matrice
e' depositata agli atti del servizio veterinario dopo la
registrazione nella banca dati informatizzata.