Art. 4.
                      Scheda di identificazione

    1.  All'atto  della identificazione, che prevede la registrazione
delle generalita' del proprietario, della sede di detenzione del cane
e   dell'eventuale  detentore,  il  segnalamento  dell'animale  e  la
contestuale    applicazione    del    microchip,    il    veterinario
identificatore.   compila  un'apposita  scheda,  secondo  un  modello
predisposto dalla Regione.
    2.  Copia della scheda, e' consegnata al proprietario; la matrice
e'   depositata   agli   atti   del   servizio  veterinario  dopo  la
registrazione nella banca dati informatizzata.