Art. 5.
Sedi di identificazione e periodicita' degli interventi
1. Le A.S.L., in collaborazione con i comuni, le comunita'
montane e collinari, definiscono la rete delle sedi di
identificazione sulla base delle necessita' territoriali e delle
condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura
del territorio di competenza.
2. La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle
sedi di cui al comma 1, non puo' essere superiore ai trenta giorni.
3. I comuni singoli od associati, le comunita' montane e
collinari mettono a disposizione delle A.S.L., per la realizzazione
delle rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di
identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario
sufficiente.