Art. 5.
       Sedi di identificazione e periodicita' degli interventi

    1.  Le  A.S.L.,  in  collaborazione  con  i  comuni, le comunita'
montane   e   collinari,   definiscono   la   rete   delle   sedi  di
identificazione  sulla  base  delle  necessita'  territoriali e delle
condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura
del territorio di competenza.
    2.  La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle
sedi di cui al comma 1, non puo' essere superiore ai trenta giorni.
    3.  I  comuni  singoli  od  associati,  le  comunita'  montane  e
collinari  mettono  a disposizione delle A.S.L., per la realizzazione
delle   rete   dei   servizi   e  l'attuazione  delle  operazioni  di
identificazione,   locali   idonei  e  personale  tecnico  ausiliario
sufficiente.