Art. 7.
Banca dati regionale
1. Per adempiere alle finalita' informative della presente legge
e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle
informazioni dell'anagrafe canina, la Regione istituisce uno
specifico sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente
i dati e metterli a disposizione di autorita' ed enti interessati.
2. L'anagrafe canina regionale, contestualmente alla
realizzazione del sistema informatizzato di rete, e' organizzata in
banca dati regionale.
3. Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e
dell'eventuale detentore, sono registrati in banca dati
informatizzata gli episodi di morsicature e di aggressioni nei
confronti di persone o animali al fine di costituire un osservatorio
regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente pericolosi,
nonche' i combattimenti fra cani.