Art. 7.
                        Banca dati regionale

    1.  Per adempiere alle finalita' informative della presente legge
e  per  razionalizzare  la  registrazione,  lo  scambio e l'uso delle
informazioni   dell'anagrafe   canina,   la  Regione  istituisce  uno
specifico  sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente
i dati e metterli a disposizione di autorita' ed enti interessati.
    2.    L'anagrafe    canina    regionale,   contestualmente   alla
realizzazione  del  sistema informatizzato di rete, e' organizzata in
banca dati regionale.
    3. Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e
dell'eventuale    detentore,    sono   registrati   in   banca   dati
informatizzata  gli  episodi  di  morsicature  e  di  aggressioni nei
confronti  di persone o animali al fine di costituire un osservatorio
regionale  riguardante  i  cani  mordaci e potenzialmente pericolosi,
nonche' i combattimenti fra cani.