Art. 9.
                  Identificazione dei cani vaganti

    1.  Lo  smarrimento  di  un  cane e' denunciato dal proprietario,
anche  per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla
Polizia municipale del comune ove e' detenuto l'animale.
    2. La presenza di cani vaganti o randagi e' segnalata agli organi
di  Polizia  municipale  del  comune  competente  per territorio, che
provvede  all'attivazione  del  servizio  pubblico di cattura, per il
successivo trasferimento nel canile sanitario.
    3.  Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con
tatuaggio  o microchip, il servizio veterinario competente provvede a
rilevare   i   dati   identificativi  e  li  trasmette  alla  Polizia
municipale, per il reperimento del proprietario.
    4.  Per  i  cani  ritrovati  vaganti e non muniti di microchip, o
tatuaggio,   comunque  reclamati  per  la  restituzione,  si  procede
all'identificazione  ed  all'inserimento  nell'archivio  anagrafico a
spese del proprietario, prima della restituzione.
    5.   I  cani  vaganti  senza  proprietario  sono  identificati  e
registrati  intestandone  la  temporanea  proprieta' al comune ove e'
avvenuto il ritrovamento.
    6.  Le  spese  di cattura e custodia del cane e le eventuali cure
necessarie  durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a
carico  del  proprietario  del cane, secondo le tariffe stabilite dal
comune competente.