Art. 9.
Identificazione dei cani vaganti
1. Lo smarrimento di un cane e' denunciato dal proprietario,
anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla
Polizia municipale del comune ove e' detenuto l'animale.
2. La presenza di cani vaganti o randagi e' segnalata agli organi
di Polizia municipale del comune competente per territorio, che
provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il
successivo trasferimento nel canile sanitario.
3. Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con
tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente provvede a
rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia
municipale, per il reperimento del proprietario.
4. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o
tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede
all'identificazione ed all'inserimento nell'archivio anagrafico a
spese del proprietario, prima della restituzione.
5. I cani vaganti senza proprietario sono identificati e
registrati intestandone la temporanea proprieta' al comune ove e'
avvenuto il ritrovamento.
6. Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure
necessarie durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a
carico del proprietario del cane, secondo le tariffe stabilite dal
comune competente.