Regolamento  concernente i criteri di concessione da parte dei comuni
dell'assegno  di  natalita'  «una tantum» previsto dall'Art. 14 della
legge  regionale  24 giugno  1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle
famiglie  e  per  la  tutela  dei  minori)  e successive modifiche ed
                            integrazioni.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1. Il presente regolamento disciplina i criteri di concessione da
parte  dei  comuni  dell'assegno  di  natalita'  «una  tantum» per la
nascita di ciascun figlio previsto dall'Art. 14 della legge regionale
24 giugno  1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la
tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni.

                               Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
      a) «primo  figlio»  il  minore  nel  cui  nucleo  anagrafico di
appartenenza  non  risultino  presenti,  alla  data di nascita, altri
fratelli o sorelle;
      b) «discendenti di corregionali all'estero» i soggetti definiti
all'Art.  2,  comma  1,  della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7
(Nuova   disciplina   degli   interventi   regionali  in  materia  di
corregionali all'estero e rimpatriati).

                               Art. 3.
                       Beneficiari e requisiti

    1. L'assegno di cui al presente regolamento e' concesso ai nuclei
familiari,  in  occasione  della  nascita  di  un figlio, quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
      a) almeno uno dei genitori, alla data della nascita del figlio:
        1)  sia  cittadino  italiano  o comunitario o sia in possesso
della carta di soggiorno ai sensi dell'Art. 9 del decreto legislativo
n.  286/1998,  come  modificato  dall'Art. 9, comma 1, della legge n.
189/2002;
        2)  sia  residente in Regione da almeno dodici mesi, salvo il
caso previsto dal comma 2;
      b) il  minore  per  la  cui  nascita e' richiesto l'assegno sia
residente in Regione al momento della presentazione della domanda;
      c) il   reddito  del  nucleo  familiare  non  superi  i  limiti
stabiliti all'Art. 4.
    2.  Qualora  il  genitore  sia  discendente di prima o di seconda
generazione   di  corregionali  all'estero,  il  diritto  all'assegno
sussiste  anche nel caso in cui la residenza in Regione sia inferiore
ai dodici mesi.

                               Art. 4.
                          Limiti di reddito

    1.  Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore per
la  cui  nascita  e'  richiesto l'assegno e' valutato con riferimento
all'indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) di cui
al   decreto   legislativo   31 marzo   1998,  n.  109  e  successive
modificazioni  e relativi decreti attuativi, recante disposizioni per
la  definizione  di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
    2.  In  caso  di  nascita  di  primo  figlio  l'indicatore  della
situazione  economica  equivalente ISEE del nucleo familiare non deve
essere superiore a Euro 11.000,00.
    3.  In  caso  di nascita di figlio successivo al primo o di parto
gemellare  l'indicatore  della  situazione economica equivalente ISEE
del nucleo familiare non deve essere superiore a Euro 13.000,00.

                               Art. 5.
                        Importo dell'assegno

    1.  L'importo  dell'assegno  e'  differenziato  a  seconda che il
minore per la cui nascita e' richiesto il beneficio sia primo figlio,
figlio successivo al primo o nato da un parto gemellare.
    2.  Nel caso di nascita di un primo figlio, e' concesso l'importo
base   dell'assegno,   la  cui  misura  e'  fissata  annualmente  con
deliberazione  della  giunta regionale. L'importo base e' raddoppiato
in  caso di nascita di un figlio successivo al primo e triplicato per
ciascun nato in caso di parto gemellare.
    3. I comuni possono integrare l'importo fissato con fondi propri.

                               Art. 6.
                            Cumulabilita'

    1.  L'assegno  di  cui  al presente regolamento e' cumulabile con
ogni  altro  intervento  pubblico  per  il sostegno della natalita' e
maternita',  fatto  salvo quanto disposto dall'Art. 3, comma 49 della
legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, e qualora la cumulabilita' sia
espressamente esclusa da altre norme di legge statale o regionale.

                               Art. 7.
         Termine e modalita' di presentazione della domanda

    1.  La  domanda  e' presentata nel termine perentorio di tre mesi
dalla  data  della  nascita  del  figlio  per il quale e richiesto un
assegno.
    2.  La  domanda  e'  presentata  al  comune  della Regione in cui
risiede  il  minore e puo' essere presentata solo da uno dei genitori
nella  cui  famiglia  anagrafica  e'  iscritto  il minore, purche' il
richiedente sia in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, comma 1,
lettera a).
    3.  Nel  caso  in  cui  i  requisiti  di cui all'Art. 3, comma 1,
lettera a) siano posseduti dal genitore non convivente con il minore,
la domanda e' presentata congiuntamente da entrambi i genitori.
    4.  La domanda e' accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi
della  vigente  normativa in materia di dichiarazioni sostitutive che
attesta il possesso dei requisiti di ammissibilita'.
    5.   I  discendenti  di  corregionali  all'estero  che  intendano
avvalersi  della  deroga  di  cui  all'Art. 3, comma 2, producono una
dichiarazione sostitutiva che attesta la propria condizione.

                               Art. 8.
                           A d o z i o n i

    1.  Le  disposizioni  di cui al presente regolamento si applicano
anche in caso di adozione.
    2.  L'adozione  contemporanea  di  piu' minori viene equiparata a
parto gemellare.
    3.  Il  termine perentorio di tre mesi di cui all'Art. 7, comma 1
decorre dalla data del provvedimento che pronuncia l'adozione.

                               Art. 9.
              Procedimento di concessione dell'assegno

    1.   I   comuni   provvedono   all'istruttoria  delle  domande  e
all'erogazione  dell'assegno a favore degli aventi diritto, residenti
sul proprio territorio, nonche' alla revoca dello stesso, al recupero
dell'importo erogato e all'irrogazione di eventuali sanzioni, qualora
ne sussistano le condizioni.
    2.  In caso di domanda congiunta presentata ai sensi dell'Art. 7,
comma  3  l'assegno  e'  erogato a favore del genitore nel cui nucleo
anagrafico e' compreso il minore.

                              Art. 10.
         Assegnazione dei fondi ai comuni e rendicontazione

    1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 l'amministrazione regionale
ripartisce  annualmente  tra  i  comuni  i fondi, in proporzione alla
spesa sostenuta nell'anno precedente a quello di riferimento.
    2.   Al  fine  di  assicurare  ai  comuni  la  continuita'  degli
interventi, l'amministrazione regionale eroga in via di anticipazione
il  50% dell'importo assegnato nell'anno precedente entro il 31 marzo
di ciascun anno.
    3.  Entro  il  15 maggio  di  ogni  anno  i  comuni presentano la
rendicontazione  della spesa sostenuta a fronte delle nascite e delle
adozioni   avvenute   nell'anno   precedente   in   conformita'  alle
indicazioni che sono fornite dall'amministrazione regionale.
    4.  I  comuni possono utilizzare la parte eventualmente eccedente
dei  fondi  assegnati in ciascun anno per le erogazioni da effettuare
per    i   nati   nell'anno   successivo,   a   titolo   di   acconto
sull'assegnazione  di cui al comma 1. Qualora i fondi assegnati siano
insufficienti,    l'amministrazione   regionale   provvede   in   via
prioritaria  al  relativo conguaglio sulla base del rendiconto di cui
al comma 3.

                              Art. 11.
                      Disposizioni transitorie

    1.  Per  le  nascite e le adozioni avvenute prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento il termine per la presentazione delle
domande  e'  fissato  in  tre  mesi  dalla  data di pubblicazione del
regolamento   stesso   nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia.
    2.  Per  l'anno 2004 l'amministrazione regionale ripartisce tra i
comuni  i  fondi  destinati  alle  finalita'  di  cui  all'Art. 1, in
proporzione  al  numero  dei  nati al 31 dicembre 2002 secondo i dati
dell'ISTAT.

                              Art. 12.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia.
                 Visto, il vice presidente: Moretton