Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalita' «una tantum» previsto dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalita' «una tantum» per la nascita di ciascun figlio previsto dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «primo figlio» il minore nel cui nucleo anagrafico di appartenenza non risultino presenti, alla data di nascita, altri fratelli o sorelle; b) «discendenti di corregionali all'estero» i soggetti definiti all'Art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati). Art. 3. Beneficiari e requisiti 1. L'assegno di cui al presente regolamento e' concesso ai nuclei familiari, in occasione della nascita di un figlio, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) almeno uno dei genitori, alla data della nascita del figlio: 1) sia cittadino italiano o comunitario o sia in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'Art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'Art. 9, comma 1, della legge n. 189/2002; 2) sia residente in Regione da almeno dodici mesi, salvo il caso previsto dal comma 2; b) il minore per la cui nascita e' richiesto l'assegno sia residente in Regione al momento della presentazione della domanda; c) il reddito del nucleo familiare non superi i limiti stabiliti all'Art. 4. 2. Qualora il genitore sia discendente di prima o di seconda generazione di corregionali all'estero, il diritto all'assegno sussiste anche nel caso in cui la residenza in Regione sia inferiore ai dodici mesi. Art. 4. Limiti di reddito 1. Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore per la cui nascita e' richiesto l'assegno e' valutato con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, recante disposizioni per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. 2. In caso di nascita di primo figlio l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a Euro 11.000,00. 3. In caso di nascita di figlio successivo al primo o di parto gemellare l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a Euro 13.000,00. Art. 5. Importo dell'assegno 1. L'importo dell'assegno e' differenziato a seconda che il minore per la cui nascita e' richiesto il beneficio sia primo figlio, figlio successivo al primo o nato da un parto gemellare. 2. Nel caso di nascita di un primo figlio, e' concesso l'importo base dell'assegno, la cui misura e' fissata annualmente con deliberazione della giunta regionale. L'importo base e' raddoppiato in caso di nascita di un figlio successivo al primo e triplicato per ciascun nato in caso di parto gemellare. 3. I comuni possono integrare l'importo fissato con fondi propri. Art. 6. Cumulabilita' 1. L'assegno di cui al presente regolamento e' cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della natalita' e maternita', fatto salvo quanto disposto dall'Art. 3, comma 49 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, e qualora la cumulabilita' sia espressamente esclusa da altre norme di legge statale o regionale. Art. 7. Termine e modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda e' presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla data della nascita del figlio per il quale e richiesto un assegno. 2. La domanda e' presentata al comune della Regione in cui risiede il minore e puo' essere presentata solo da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica e' iscritto il minore, purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a). 3. Nel caso in cui i requisiti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a) siano posseduti dal genitore non convivente con il minore, la domanda e' presentata congiuntamente da entrambi i genitori. 4. La domanda e' accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive che attesta il possesso dei requisiti di ammissibilita'. 5. I discendenti di corregionali all'estero che intendano avvalersi della deroga di cui all'Art. 3, comma 2, producono una dichiarazione sostitutiva che attesta la propria condizione. Art. 8. A d o z i o n i 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche in caso di adozione. 2. L'adozione contemporanea di piu' minori viene equiparata a parto gemellare. 3. Il termine perentorio di tre mesi di cui all'Art. 7, comma 1 decorre dalla data del provvedimento che pronuncia l'adozione. Art. 9. Procedimento di concessione dell'assegno 1. I comuni provvedono all'istruttoria delle domande e all'erogazione dell'assegno a favore degli aventi diritto, residenti sul proprio territorio, nonche' alla revoca dello stesso, al recupero dell'importo erogato e all'irrogazione di eventuali sanzioni, qualora ne sussistano le condizioni. 2. In caso di domanda congiunta presentata ai sensi dell'Art. 7, comma 3 l'assegno e' erogato a favore del genitore nel cui nucleo anagrafico e' compreso il minore. Art. 10. Assegnazione dei fondi ai comuni e rendicontazione 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 l'amministrazione regionale ripartisce annualmente tra i comuni i fondi, in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente a quello di riferimento. 2. Al fine di assicurare ai comuni la continuita' degli interventi, l'amministrazione regionale eroga in via di anticipazione il 50% dell'importo assegnato nell'anno precedente entro il 31 marzo di ciascun anno. 3. Entro il 15 maggio di ogni anno i comuni presentano la rendicontazione della spesa sostenuta a fronte delle nascite e delle adozioni avvenute nell'anno precedente in conformita' alle indicazioni che sono fornite dall'amministrazione regionale. 4. I comuni possono utilizzare la parte eventualmente eccedente dei fondi assegnati in ciascun anno per le erogazioni da effettuare per i nati nell'anno successivo, a titolo di acconto sull'assegnazione di cui al comma 1. Qualora i fondi assegnati siano insufficienti, l'amministrazione regionale provvede in via prioritaria al relativo conguaglio sulla base del rendiconto di cui al comma 3. Art. 11. Disposizioni transitorie 1. Per le nascite e le adozioni avvenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento il termine per la presentazione delle domande e' fissato in tre mesi dalla data di pubblicazione del regolamento stesso nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. 2. Per l'anno 2004 l'amministrazione regionale ripartisce tra i comuni i fondi destinati alle finalita' di cui all'Art. 1, in proporzione al numero dei nati al 31 dicembre 2002 secondo i dati dell'ISTAT. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Visto, il vice presidente: Moretton