Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) n. 1227/2000. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite al titolo II, capo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed al capo IV del regolamento (CE) n. 1227/2000 della commissione che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo. 2. Il regime di sostegno e' concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze della domanda, senza aumentare il potenziale produttivo vitivinicolo, a consolidare il quantitativo del potenziale viticolo aziendale ed a perseguire l'obiettivo del miglioramento della produzione al fine di soddisfare le esigenze del mercato. Art. 2. Piano di ristrutturazione e riconversione 1. Il piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - di seguito denominato piano - contiene la descrizione degli obiettivi da perseguire e dei miglioramenti tecnici da attuare attraverso la realizzazione di almeno una delle seguenti misure: a) reimpianto realizzato con modalita' volte a migliorare le tecniche di gestione del vigneto, soprattutto per quanto riguarda la meccanizzazione delle principali operazioni colturali, compresa la raccolta; b) reimpianto realizzato con sistemi di coltivazione che aumentano la densita' dei ceppi per ettaro; c) reimpianto collocato in terreni diversi da quelli ove ha avuto luogo l'estirpo. qualora presentino una migliore attitudine alla coltivazione della vite per la produzione di vini di qualita'; d) riconversione varietale mediante l'impiego di varieta' di viti diverse da quelle estirpate e comunque ricomprese tra quelle classificate per unita' amministrativa o per zona di produzione a termini del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres.; e) riconversione varietale mediante sovrainnesto di viti per uva da vino con varieta' ricomprese tra quelle classificate per unita' amministrativa o per zona di produzione a termini del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 032 l/Pres. 2. Nel piano sono specificati: a) gli estremi fiscali relativi all'impresa; b) la superficie aziendale totale; c) la superficie aziendale vitata; d) i diritti di reimpianto derivanti da precedenti estirpi effettuati in azienda; e) i diritti di reimpianto acquistati da altra azienda situata nel territorio regionale; f) i diritti di reimpianto acquistati da altra azienda situata in territorio extraregionale; g) i diritti di nuovo impianto; h) la superficie vitata da ristrutturare e riconvertire indicando le relative unita' vitate, gli estremi catastali e il nominativo del proprietario della stessa, il sesto d'impianto, il sistema di allevamento, le varieta' di vite impiegate e la resa produttiva riferita ad un ettaro, come definita dal Regolamento 198/Pres./2004, Art. 2, comma 1, lettera n). Nel caso di ristrutturazione e riconversione di superfici vitate derivanti da diritti in portafoglio, nonche' di superfici provenienti da acquisti da altre aziende, si fa riferimento alla resa di produzione massima rapportata ad un ettaro di superficie vitata per specifica tipologia del vigneto estirpato corrispondente a quella prevista dagli albi dei vigneti a D.O.C. e/o agli elenchi delle vigne a I.G.T.; i) la superficie vitata che si intende realizzare con il piano di ristrutturazione e riconversione, indicando gli estremi catastali e il nominativo del proprietario delle particelle interessate, il sesto d'impianto, la forma di allevamento, le varieta' di vite che si intendono utilizzare, nonche' la resa media di produzione per ettaro che si prevede di conseguire; l) la data presunta di inizio e fine dei lavori. 3. Il piano e' redatto da una singola azienda (piano individuale) o da un numero non inferiore a cinque aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune, che viene presentato attraverso un organismo associativo vitivinicolo o un'organizzazione professionale agricola (piano collettivo). 4. Il piano collettivo e' costituito dall'insieme dei piani delle singole aziende aderenti e l'organismo associativo o l'organizzazione professionale di categoria e' responsabile dell'attuazione del medesimo e della realizzazione delle misure previste. 5. Gli organismi associativi e le organizzazioni professionali di categoria possono presentare, entro i termini di cui all'Art. 4, comma 1 e all'Art. 12, comma 2, piu' piani collettivi. 6. Il piano ha durata annuale. Art. 3. Superficie vitata da ristrutturare e riconvertire 1. Nel piano individuale la superficie minima da ristrutturare e riconvertire e' di 1 ettaro nelle zone pianeggianti, di 0,5 ettari nelle zone collinari e di 0,2 ettari nelle zone carsiche e nella provincia di Trieste. La superficie massima non puo' superare 10 ettari. 2. Nel piano collettivo la superficie minima da ristrutturare e riconvertire e' di 20 ettari nel caso di vigneti realizzati con vitigni plurivarietali e di 10 ettari nel caso di vigneti realizzati con vitigni monovarietali. Nella zona carsica e nella provincia di Trieste la superficie minima e' rispettivamente di 5 ettari e di 2,5 ettari. Ciascuna domanda non puo' riguardare una superficie inferiore a 0,5 ettari nelle zone di pianura, 0,3 ettari nelle zone collinari e di 0,2 ettari nella zona carsica e nella provincia di Trieste. 3. Per zone collinari si intendono quelle la cui acclivita' impone l'esecuzione di particolari sistemazioni, quali terrazzamenti, gradoni o ciglionamenti necessari per agevolare le operazioni colturali ai fini della realizzazione del vigneto. 4. Alla determinazione delle superfici di cui ai commi 1 e 2 possono concorrere una o piu' unita' vitate. 5. In ogni caso la superficie vitata minima in corpo unico risultante dalla ristrutturazione e riconversione non puo' essere inferiore ad ettari 0,5 nelle zone di pianura, ad ettari 0,3 nelle zone di colline e di ettari 0,2 nella zona carsica e l'intera provincia di Trieste. 6. Nel caso in cui le superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione ricadano in piu' province, le stesse sono ricomprese in piani territorialmente separati. 7. Al fine di evitare l'aumento del potenziale viticolo, la superficie vitata da ristrutturare e riconvertire e' determinata tenendo conto della resa del disciplinare di produzione del vigneto cui fa riferimento, nonche' della resa dei disciplinari di produzione della zona nella quale si realizza il reimpianto. Nel caso di reimpianto su una superficie avente resa maggiore, si applica una riduzione di superficie proporzionata alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro. 8. Ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse 1e seguenti forme di allevamento: Gujot, Silvoz, Cappuccina, Doppio Capovolto, Cordone speronato, Casarsa. Nel caso in cui l'azienda persegua obiettivi di meccanizzazione integrale dei vigneti per la produzione di vini ad I.G.T., e' concessa la forma di allevamento a Cortina semplice o doppia. Art. 4. Presentazione della domanda 1. La domanda di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e' redatta su apposita modulistica predisposta dalla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna - di seguito denominata direzione centrale - ed e' inoltrata al servizio per le produzioni agricole entro il 30 novembre di ciascun anno che precede la campagna viticola nel corso della quale e' prevista la ristrutturazione o riconversione del vigneto. 2. La domanda pervenuta fuori termine e' irricevibile. 3. La domanda e' presentata dal produttore dell'azienda o, nel caso di piano collettivo, da un numero non inferiore a cinque aziende interessate ad un progetto vitivinicolo comune attraverso un organismo associativo vitivinicolo o un'organizzazione professionale agricola. 4. Con la presentazione della domanda relativa ad un piano individuale o collettivo, il produttore si impegna: a) a non modificare la destinazione dei vigneti ristrutturati o riconvertiti nei dieci anni successivi alla data di accertamento di avvenuta realizzazione degli stessi, ridotti ad anni sette nel caso di vigneti sovra innestati. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per le cause di forza maggiore di cui all'Art. 33, lettere c) e d), del regolamento (CE) 26 febbraio 2002, n. 445; b) ad iscrivere i vigneti realizzati nei rispettivi albi a D.O.C. e/o elenchi delle vigne a I.G.T.; c) a presentare, entro 30 giorni dalla realizzazione del vigneto, l'aggiornamento delle unita' vitate ricomprese nel piano in attuazione del decreto ministeriale 26 luglio 2000. 5. L'organismo associativo vitivinicolo o l'organizzazione professionale agricola che presenta la domanda relativa ad un piano collettivo si impegna: a) a garantire la realizzazione completa del piano; b) a presentare una relazione finale contenente la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi raggiunti a conclusione della realizzazione del piano. 6. Al produttore che viola gli obblighi di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano le sanzioni previste all'Art. 11. Art. 5. Requisiti per la presentazione della domanda 1. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, e' necessario che il produttore: a) sia iscritto al registro delle imprese; b) possieda, in alternativa: una superficie vitata da estirpare purche' esprima una capacita' produttiva economicamente utile in quanto non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita; un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'estirpazione di un'equivalente superficie vitata aziendale; un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'acquisto di un diritto di reimpianto originato da un vigneto estirpato; un diritto di reimpianto in portafoglio derivante da precedente estirpo effettuato nella medesima azienda o acquistato presso un'altra azienda; c) abbia provveduto, alla data di presentazione della domanda di contributo, all'aggiornamento delle superfici vitate nello schedario viticolo e non abbia violato le vigenti norme in materia di impianti e reimpianti di vigneti; d) coltivi, nel caso di piano individuale, una superficie vitata non inferiore a 2 ettari nelle aree pianeggianti, ad 1 ettaro nelle aree collinari ed a 0,5 ettari nelle zone carsiche nell'intera provincia di Trieste. Nel caso di piano collettivo, i limiti di superficie di cui al comma 3 sono ridotti ad 1 ettaro nelle aree pianeggianti, a 0,5 ettari nelle aree collinari ed a 0,2 ettari nella zona carsica e nella provincia di Trieste. 2. I vigneti da estirpare o estirpati di cui al comma 1, lettera b), sono considerati utili ai fini della presentazione della domanda se esprimono una capacita' produttiva economicamente utile in quanto non ancora giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. 3. E' escluso dal regime di sostegno di cui al presente regolamento il produttore che: a) utilizzi diritti in portafoglio derivanti da estirpi conseguenti a misure fitosanitarie o acquisiti a seguito di estirpi derivanti da altre misure per le quali il beneficiano ha ricevuto un contributo; b) reimpianti la stessa particella con la medesima varieta' di vite e lo stesso sistema di coltivazione, ovvero realizzi il reimpianto del vigneto con una densita' di ceppi inferiore a 3.000 unita' per ettaro. Art. 6. Allegati alla domanda 1. Alla domanda sono allegati: a) la copia della dichiarazione di superficie vitata del richiedente prevista dall'Art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 2000; b) le certificazioni attestanti gli estremi anagrafici e fiscali, ovvero le corrispondenti dichiarazioni sostitutive; c) la visura catastale, o la copia del foglio di possesso fondiario, o atto equipollente, relativo alle particelle sulle quali viene realizzato il vigneto previsto dal piano e copia della mappa catastale. Qualora le particelle non siano di proprieta' del produttore, questi presenta copia del contratto d'affitto registrato nonche' l'autorizzazione del concedente ad eseguire le opere di miglioramento fondiario; d) la planimetria del vigneto da estirpare, nonche' di quello da reimpiantare, con l'indicazione del sesto d'impianto, della forma di allevamento e delle varieta' di vite utilizzate; e) l'analisi dei costi medi unitari necessari alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, sulla base del prezziario regionale; f) l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione al reimpianto del vigneto. 2. Nel caso di piano collettivo, sono altresi' allegati: a) gli atti deliberativi dell'organismo associativo o dell'organizzazione professionale di categoria, nonche' la delega che li autorizza a presentare il progetto collettivo comprendente i piani e le domande di contributo delle singole aziende aderenti; b) il programma dell'organismo associativo o dell'organizzazione professionale di categoria di adeguamento dell'offerta in relazione alle previsioni di evoluzione del mercato; c) per le societa' cooperative e per le societa' di capitali, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Art. 7. Attribuzione dei punteggi 1. I criteri di valutazione delle domande riguardano il miglioramento della qualita' della produzione, gli aspetti tecnici caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, l'ambito territoriale nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, la tipologia del piano di ristrutturazione nonche' le caratteristiche soggettive del produttore. 2. Il punteggio attribuito agli aspetti concernenti il miglioramento della qualita' della produzione e' cosi' determinato: a) vigneti realizzati in pianura con un numero di ceppi ad ettaro superiore a 3.500 unita': punti 2; b) vigneti realizzati in collina con un numero di ceppi ad ettaro superiore a 4.500 unita': punti 2. 3. Il punteggio attribuito in base agli aspetti tecnici del vigneto da estirpare e' cosi' determinato: a) forma di allevamento alla Bellussi o altri sistemi a pergola ovvero con viti maritate: punti 24; b) sesto di impianto con numero di ceppi inferiore a 2000 unita': punti 21; c) sesto di impianto con numero di ceppi tra 2001 e 2500 unita': punti 18; d) sesto di impianto con numero di ceppi maggiore a 2500 unita': punti 15; e) prevalenza di vitigni classificati come ammessi a termini del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres.: punti 15; f) i punteggi previsti nelle lettere sopra indicate sono ridotti di due terzi qualora i parametri cui fanno riferimento interessino meno della meta' della superficie vitata da ristrutturare e riconvertire. 4. Il punteggio attribuito in base all' ambito territoriale di reimpianto del vigneto e' cosi' determinato: a) vigneti realizzati nella zona carsica e nella provincia di Trieste: punti 15; b) vigneti realizzati in zona collinare: punti 12; c) vigneti realizzati in zona pianeggiante: punti 9. 5. Il punteggio attribuito in base al piano collettivo e' di punti 10. 6. Il punteggio attribuito in base alle caratteristiche soggettive del produttore e' cosi' determinato: a) eta' compresa fra i 18 ed i 40 anni: punti 10; b) presenza di un giovane di eta' compresa fra i 18 ed i 40 anni tra i produttori interessati dal piano collettivo: punti 7. 7. I piani istruiti con parere favorevole, ma non finanziabili per mancanza di risorse disponibili, concorrono nella graduatoria dell'anno successivo, previa presentazione della domanda entro il 30 novembre del medesimo anno. Nel caso di inserimento in graduatoria in posizione non utile per beneficiare dei finanziamenti, il piano si considera definitivamente archiviato. 8. Qualora, in fase di stesura della graduatoria dei beneficiari, i finanziamenti previsti per l'ultima campagna di validita' del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti risultino insufficienti a finanziare tutti i produttori, e' attribuita priorita' a coloro che hanno minore eta'. Art. 8. Inizio dei lavori 1. Il direttore del servizio per le produzioni agricole approva l'elenco dei soggetti, la cui istruttoria si e' conclusa con esito favorevole, che sono ammissibili a contributo, con apposito decreto nel quale e' riportato anche l'elenco delle domande ritenute non ammissibili, con l'indicazione delle relative motivazioni. La graduatoria provvisoria e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. I lavori di ristrutturazione e riconversione possono avere inizio dopo la data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. 3. La concessione e l'erogazione del contributo e' subordinata alla ripartizione tra le regioni da parte dello Stato dei relativi finanziamenti. In mancanza dello stanziamento statale, le spese connesse ai lavori gia' iniziati sono a carico del produttore. Art. 9. Approvazione dei piani 1. Successivamente all'assegnazione delle risorse annualmente rese disponibili da parte dello Stato, il direttore del servizio per le produzioni agricole redige la graduatoria definitiva utile ai fini della concessione ed erogazione dei contributi. 2. La graduatoria definitiva e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 10. Regime finanziario 1. Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito e' concesso un contributo in conto capitale: a) di Euro 6.800,00 in zona pianeggiante. Nel caso di reimpianto realizzato utilizzando diritti in portafoglio, il contributo per ettaro e' pari a Euro 5.800,00; b) di Euro 7.800,00 in zona collinare o carsica. Nel caso di reimpianto realizzato utilizzando diritti in portafoglio, il contributo per ettaro e' pari a Euro 6.800,00. 2. In caso di reimpianto di vigneto realizzato utilizzando diritti di nuovo impianto in proporzione inferiore al 10% della superficie compresa nel piano, il contributo per ciascun ettaro ristrutturato e riconvertito e' ridotto di Euro 2.600,00. 3. Il contributo concedibile per ciascun ettaro di vigneto sovrainnestato e' pari a Euro 2.600,00. 4. In caso di reimpianto di vigneto realizzato prima dell'estirpo di una equivalente superficie vitata, il contributo per ettaro e' ridotto di Euro 1.000,00. 5. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 e' comprensivo dell' indennizzo dei produttori per le perdite di entrate conseguenti all'esecuzione del piano. 6. La liquidazione del contributo e' subordinata al collaudo dei lavori di ristrutturazione e riconversione. 7. Il contributo puo' essere erogato anticipatamente rispetto alla conclusione dei lavori a condizione che il produttore: a) presenti una dichiarazione nella quale attesti gli ordinativi del materiale necessario alla realizzazione del vigneto nonche' l'avvenuto inizio dei lavori; b) produca idonea garanzia bancaria o assicurativa pari al 120% del contributo richiesto sulla base del modello AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura; c) si impegni ad eseguire i lavori entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo; d) si impegni a presentare richiesta di collaudo dei lavori e di svincolo della fideiussione entro il 31 luglio della seconda campagna successiva a quella di erogazione dell'anticipo; e) si impegni a restituire l'anticipo, qualora in fase di collaudo si accerti che le misure previste nel piano non siano state realizzate entro le scadenze fissate e comunque siano inferiori all'80% rispetto a quelle preventivate. 8. L'inizio dei lavori di ristrutturazione e di riconversione coincide con l'avvio dell'estirpo del vigneto nel caso di misura che preveda anche il reimpianto, e con l'avvenuto tracciamento del sesto d'impianto nel caso di reimpianto con diritto in portafoglio. 9. L'utilizzo della vecchia palatura comporta la riduzione del contributo nella misura del 50% del valore a nuovo della stessa. 10. Non e' consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il produttore abbia gia' ricevuto un aiuto anticipato per altra misura riguardante la stessa particella vitata e non l'abbia ancora completamente realizzata. Art. 11. Domanda di collaudo e controlli 1. A conclusione dei lavori di ristrutturazione e riconversione, il produttore presenta domanda di collaudo, corredata dalla copia dell'autorizzazione all'impianto e/o reimpianto, dalle fatture quietanzate in originale delle barbatelle e di altro materiale, nonche' dai servizi acquisiti fino all'importo non inferiore al 50% del finanziamento. Le fatture, vistate e acquisite in copia, vengono restituite al richiedente. 2. Le domande di collaudo sono inoltrate al servizio per le produzioni agricole entro il 30 aprile di ciascun anno, fatto salvo il disposto dell'Art. 9, comma 6, lettera d). 3. Ai fini della liquidazione del contributo ovvero dello svincolo della fideiussione, la direzione centrale svolge controlli e verifiche in loco sui vigneti ricompresi nel progetto di ristrutturazione e riconversione. 4. La direzione centrale trasmette all'AGEA l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione del relativo importo di contributo da liquidare. 5. Le modalita' ed i tempi di erogazione dei contributi sono definiti dall'AGEA, in quanto organismo pagatore. Art. 12. S a n z i o n i 1. Il produttore che non rispetti gli obblighi previsti dall'Art. 4, comma 4, lettere a), b) e c), per il decennio successivo alla data di presentazione della domanda di ristrutturazione e riconversione, non e' ammesso alla concessione dei diritti della riserva regionale e dei contributi comunitari e nazionali previsti per il settore viticolo. 2. Qualora in fase di collaudo si accerti che le misure previste nel progetto non sono state completamente eseguite entro la scadenza stabilita dal piano individuale o collettivo, il produttore rimborsa l'intero importo di contributo eventualmente ricevuto. 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, se le misure del piano individuale sono state realizzate in misura superiore all'80% entro la scadenza prevista dal piano stesso, l'importo da rimborsare e' pari al doppio della residua somma del contributo che sarebbe stata concessa per l'esecuzione di tutte le misure del piano. 4. Qualora il produttore rinunci all'anticipo concesso a seguito di fideiussione, ovvero alla realizzazione delle misure indicate nella domanda di aiuto, si applicano le disposizioni allo scopo previste dal manuale delle procedure di AGEA. 5. La violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale produttivo viticolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'Art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526», come modificato dall'Art. 19 della legge 27 gennaio 2001, n. 122 «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale». Art. 13. Norma transitoria 1. Ai piani di ristrutturazione e riconversione ncln ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 69/Pres. 2. Per la campagna viticola 2004-2005, le domande di contributo per la ristrutturazione riconversione dei vigneti sono presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e la documentazione per l'aggiornamento delle relative superfici vitate allo schedario viticolo e' fatta pervenire al competente ufficio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Alle domande di contributo relative alla campagna viticola 2004-2005 pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni nello stesso contenute. Art. 14. Abrogazione di norme 1. Il regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/Pres., e' abrogato. 2. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al comma 1. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il vice presidente: Moretton