Regolamento    di    attuazione   del   regime   di   sostegno   alla
ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti  in applicazione del
 Regolamento (CE) n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) n. 1227/2000.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  Il  presente  regolamento disciplina le modalita' applicative
delle  disposizioni  comunitarie  in  materia  di  ristrutturazione e
riconversione  dei  vigneti  definite  al  titolo  II,  capo  III del
regolamento  (CE)  n.  1493/1999  del  consiglio  del  17 maggio 1999
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato vitivinicolo ed al
capo  IV  del  regolamento  (CE)  n.  1227/2000 della commissione che
stabilisce   modalita'   di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.
1493/1999   del  consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato   vitivinicolo,   in  particolare  in  ordine  al  potenziale
produttivo.
    2. Il regime di sostegno e' concesso ai piani di ristrutturazione
e  riconversione  finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze
della domanda, senza aumentare il potenziale produttivo vitivinicolo,
a  consolidare il quantitativo del potenziale viticolo aziendale ed a
perseguire  l'obiettivo del miglioramento della produzione al fine di
soddisfare le esigenze del mercato.

                               Art. 2.
              Piano di ristrutturazione e riconversione

    1.  Il piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - di
seguito denominato piano - contiene la descrizione degli obiettivi da
perseguire  e  dei  miglioramenti  tecnici  da  attuare attraverso la
realizzazione di almeno una delle seguenti misure:
      a) reimpianto  realizzato  con  modalita' volte a migliorare le
tecniche  di gestione del vigneto, soprattutto per quanto riguarda la
meccanizzazione  delle  principali  operazioni colturali, compresa la
raccolta;
      b) reimpianto   realizzato  con  sistemi  di  coltivazione  che
aumentano la densita' dei ceppi per ettaro;
      c) reimpianto  collocato  in  terreni  diversi da quelli ove ha
avuto  luogo  l'estirpo.  qualora  presentino una migliore attitudine
alla coltivazione della vite per la produzione di vini di qualita';
      d) riconversione  varietale  mediante  l'impiego di varieta' di
viti  diverse  da  quelle  estirpate e comunque ricomprese tra quelle
classificate  per  unita'  amministrativa  o per zona di produzione a
termini del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n.
0321/Pres.;
      e) riconversione  varietale  mediante  sovrainnesto di viti per
uva  da  vino  con  varieta'  ricomprese  tra quelle classificate per
unita'  amministrativa o per zona di produzione a termini del decreto
del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 032 l/Pres.
    2. Nel piano sono specificati:
      a) gli estremi fiscali relativi all'impresa;
      b) la superficie aziendale totale;
      c) la superficie aziendale vitata;
      d) i  diritti  di  reimpianto  derivanti  da precedenti estirpi
effettuati in azienda;
      e) i  diritti di reimpianto acquistati da altra azienda situata
nel territorio regionale;
      f) i  diritti di reimpianto acquistati da altra azienda situata
in territorio extraregionale;
      g) i diritti di nuovo impianto;
      h) la   superficie   vitata  da  ristrutturare  e  riconvertire
indicando  le  relative  unita'  vitate,  gli  estremi catastali e il
nominativo  del  proprietario  della  stessa, il sesto d'impianto, il
sistema  di  allevamento,  le  varieta'  di  vite impiegate e la resa
produttiva  riferita  ad  un  ettaro,  come  definita dal Regolamento
198/Pres./2004,   Art.   2,   comma   1,  lettera  n).  Nel  caso  di
ristrutturazione  e  riconversione  di  superfici vitate derivanti da
diritti  in portafoglio, nonche' di superfici provenienti da acquisti
da  altre  aziende, si fa riferimento alla resa di produzione massima
rapportata  ad un ettaro di superficie vitata per specifica tipologia
del vigneto estirpato corrispondente a quella prevista dagli albi dei
vigneti a D.O.C. e/o agli elenchi delle vigne a I.G.T.;
      i) la  superficie vitata che si intende realizzare con il piano
di  ristrutturazione e riconversione, indicando gli estremi catastali
e  il  nominativo  del  proprietario delle particelle interessate, il
sesto d'impianto, la forma di allevamento, le varieta' di vite che si
intendono  utilizzare, nonche' la resa media di produzione per ettaro
che si prevede di conseguire;
      l) la data presunta di inizio e fine dei lavori.
    3. Il piano e' redatto da una singola azienda (piano individuale)
o da  un  numero  non  inferiore  a  cinque aziende interessate da un
progetto  vitivinicolo  comune,  che  viene  presentato attraverso un
organismo  associativo vitivinicolo o un'organizzazione professionale
agricola (piano collettivo).
    4. Il piano collettivo e' costituito dall'insieme dei piani delle
singole aziende aderenti e l'organismo associativo o l'organizzazione
professionale   di  categoria  e'  responsabile  dell'attuazione  del
medesimo e della realizzazione delle misure previste.
    5. Gli organismi associativi e le organizzazioni professionali di
categoria  possono  presentare,  entro  i  termini di cui all'Art. 4,
comma 1 e all'Art. 12, comma 2, piu' piani collettivi.
    6. Il piano ha durata annuale.

                               Art. 3.
          Superficie vitata da ristrutturare e riconvertire

    1.  Nel piano individuale la superficie minima da ristrutturare e
riconvertire  e'  di  1 ettaro nelle zone pianeggianti, di 0,5 ettari
nelle  zone  collinari  e  di  0,2 ettari nelle zone carsiche e nella
provincia  di  Trieste.  La  superficie  massima non puo' superare 10
ettari.
    2.  Nel  piano collettivo la superficie minima da ristrutturare e
riconvertire  e'  di  20  ettari  nel  caso di vigneti realizzati con
vitigni  plurivarietali e di 10 ettari nel caso di vigneti realizzati
con  vitigni  monovarietali.  Nella zona carsica e nella provincia di
Trieste  la superficie minima e' rispettivamente di 5 ettari e di 2,5
ettari. Ciascuna domanda non puo' riguardare una superficie inferiore
a 0,5 ettari nelle zone di pianura, 0,3 ettari nelle zone collinari e
di 0,2 ettari nella zona carsica e nella provincia di Trieste.
    3.  Per  zone  collinari  si  intendono  quelle la cui acclivita'
impone l'esecuzione di particolari sistemazioni, quali terrazzamenti,
gradoni   o  ciglionamenti  necessari  per  agevolare  le  operazioni
colturali ai fini della realizzazione del vigneto.
    4.  Alla  determinazione  delle  superfici  di cui ai commi 1 e 2
possono concorrere una o piu' unita' vitate.
    5.  In  ogni  caso  la  superficie  vitata  minima in corpo unico
risultante  dalla  ristrutturazione  e  riconversione non puo' essere
inferiore  ad  ettari  0,5 nelle zone di pianura, ad ettari 0,3 nelle
zone  di  colline  e  di  ettari  0,2  nella  zona carsica e l'intera
provincia di Trieste.
    6.   Nel   caso   in   cui   le   superfici   vitate  oggetto  di
ristrutturazione e riconversione ricadano in piu' province, le stesse
sono ricomprese in piani territorialmente separati.
    7.  Al  fine  di  evitare  l'aumento  del potenziale viticolo, la
superficie  vitata  da  ristrutturare  e  riconvertire e' determinata
tenendo  conto  della resa del disciplinare di produzione del vigneto
cui fa riferimento, nonche' della resa dei disciplinari di produzione
della  zona  nella  quale  si  realizza  il  reimpianto.  Nel caso di
reimpianto  su  una  superficie  avente resa maggiore, si applica una
riduzione  di  superficie  proporzionata  alla percentuale di aumento
della resa di uva per ettaro.
    8.  Ai  fini  del reimpianto del vigneto sono ammesse 1e seguenti
forme  di  allevamento:  Gujot, Silvoz, Cappuccina, Doppio Capovolto,
Cordone  speronato,  Casarsa.  Nel  caso  in  cui  l'azienda persegua
obiettivi  di meccanizzazione integrale dei vigneti per la produzione
di  vini  ad  I.G.T.,  e'  concessa la forma di allevamento a Cortina
semplice o doppia.

                               Art. 4.
                     Presentazione della domanda

    1.   La   domanda   di   contributo  per  la  ristrutturazione  e
riconversione   dei   vigneti  e'  redatta  su  apposita  modulistica
predisposta   dalla   Direzione   centrale  delle  risorse  agricole,
naturali,   forestali  e  della  montagna  -  di  seguito  denominata
direzione  centrale  -  ed e' inoltrata al servizio per le produzioni
agricole entro il 30 novembre di ciascun anno che precede la campagna
viticola  nel  corso  della  quale  e' prevista la ristrutturazione o
riconversione del vigneto.
    2. La domanda pervenuta fuori termine e' irricevibile.
    3.  La  domanda  e' presentata dal produttore dell'azienda o, nel
caso di piano collettivo, da un numero non inferiore a cinque aziende
interessate   ad   un  progetto  vitivinicolo  comune  attraverso  un
organismo  associativo vitivinicolo o un'organizzazione professionale
agricola.
    4.  Con  la  presentazione  della  domanda  relativa  ad un piano
individuale o collettivo, il produttore si impegna:
      a) a non modificare la destinazione dei vigneti ristrutturati o
riconvertiti  nei  dieci anni successivi alla data di accertamento di
avvenuta  realizzazione  degli stessi, ridotti ad anni sette nel caso
di  vigneti sovra innestati. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per
le  cause  di forza maggiore di cui all'Art. 33, lettere c) e d), del
regolamento (CE) 26 febbraio 2002, n. 445;
      b) ad  iscrivere  i  vigneti  realizzati  nei rispettivi albi a
D.O.C. e/o elenchi delle vigne a I.G.T.;
      c) a  presentare,  entro  30  giorni  dalla  realizzazione  del
vigneto,  l'aggiornamento delle unita' vitate ricomprese nel piano in
attuazione del decreto ministeriale 26 luglio 2000.
    5.   L'organismo   associativo  vitivinicolo  o  l'organizzazione
professionale  agricola  che presenta la domanda relativa ad un piano
collettivo si impegna:
      a) a garantire la realizzazione completa del piano;
      b) a  presentare una relazione finale contenente la descrizione
degli interventi realizzati e degli obiettivi raggiunti a conclusione
della realizzazione del piano.
    6.  Al  produttore  che  viola  gli  obblighi  di cui al comma 4,
lettere a) e b), si applicano le sanzioni previste all'Art. 11.

                               Art. 5.
            Requisiti per la presentazione della domanda

    1.  Ai  fini  della presentazione della domanda di contributo, e'
necessario che il produttore:
      a) sia iscritto al registro delle imprese;
      b) possieda, in alternativa:
        una  superficie  vitata  da  estirpare  purche'  esprima  una
capacita' produttiva economicamente utile in quanto non ancora giunta
al termine del ciclo naturale di vita;
        un   diritto   di   reimpianto   in  portafoglio  proveniente
dall'estirpazione di un'equivalente superficie vitata aziendale;
        un   diritto   di   reimpianto   in  portafoglio  proveniente
dall'acquisto  di  un  diritto  di reimpianto originato da un vigneto
estirpato;
        un   diritto   di  reimpianto  in  portafoglio  derivante  da
precedente  estirpo  effettuato  nella  medesima azienda o acquistato
presso un'altra azienda;
      c) abbia  provveduto,  alla data di presentazione della domanda
di   contributo,   all'aggiornamento  delle  superfici  vitate  nello
schedario viticolo e non abbia violato le vigenti norme in materia di
impianti e reimpianti di vigneti;
      d) coltivi,  nel  caso  di  piano  individuale,  una superficie
vitata  non inferiore a 2 ettari nelle aree pianeggianti, ad 1 ettaro
nelle  aree collinari ed a 0,5 ettari nelle zone carsiche nell'intera
provincia  di  Trieste.  Nel  caso  di  piano collettivo, i limiti di
superficie  di  cui  al  comma  3 sono ridotti ad 1 ettaro nelle aree
pianeggianti, a 0,5 ettari nelle aree collinari ed a 0,2 ettari nella
zona carsica e nella provincia di Trieste.
    2.  I vigneti da estirpare o estirpati di cui al comma 1, lettera
b),  sono considerati utili ai fini della presentazione della domanda
se  esprimono una capacita' produttiva economicamente utile in quanto
non ancora giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.
    3.  E'  escluso  dal  regime  di  sostegno  di  cui  al  presente
regolamento il produttore che:
      a) utilizzi   diritti   in  portafoglio  derivanti  da  estirpi
conseguenti  a  misure fitosanitarie o acquisiti a seguito di estirpi
derivanti  da altre misure per le quali il beneficiano ha ricevuto un
contributo;
      b) reimpianti  la stessa particella con la medesima varieta' di
vite  e  lo  stesso  sistema  di  coltivazione,  ovvero  realizzi  il
reimpianto  del  vigneto  con una densita' di ceppi inferiore a 3.000
unita' per ettaro.

                               Art. 6.
                        Allegati alla domanda

    1. Alla domanda sono allegati:
      a) la  copia  della  dichiarazione  di  superficie  vitata  del
richiedente  prevista  dall'Art. 1, comma 1, del decreto ministeriale
26 luglio 2000;
      b) le   certificazioni  attestanti  gli  estremi  anagrafici  e
fiscali, ovvero le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;
      c) la  visura  catastale,  o  la  copia  del foglio di possesso
fondiario,  o atto equipollente, relativo alle particelle sulle quali
viene  realizzato  il  vigneto previsto dal piano e copia della mappa
catastale.   Qualora  le  particelle  non  siano  di  proprieta'  del
produttore,  questi presenta copia del contratto d'affitto registrato
nonche'  l'autorizzazione  del  concedente  ad  eseguire  le opere di
miglioramento fondiario;
      d) la  planimetria  del vigneto da estirpare, nonche' di quello
da  reimpiantare, con l'indicazione del sesto d'impianto, della forma
di allevamento e delle varieta' di vite utilizzate;
      e) l'analisi    dei   costi   medi   unitari   necessari   alla
ristrutturazione   e   riconversione  dei  vigneti,  sulla  base  del
prezziario regionale;
      f) l'indicazione    degli    estremi   dell'autorizzazione   al
reimpianto del vigneto.
    2. Nel caso di piano collettivo, sono altresi' allegati:
      a) gli   atti   deliberativi   dell'organismo   associativo   o
dell'organizzazione professionale di categoria, nonche' la delega che
li autorizza a presentare il progetto collettivo comprendente i piani
e le domande di contributo delle singole aziende aderenti;
      b) il      programma      dell'organismo      associativo     o
dell'organizzazione   professionale   di   categoria  di  adeguamento
dell'offerta in relazione alle previsioni di evoluzione del mercato;
      c) per  le  societa' cooperative e per le societa' di capitali,
la   copia   dell'atto   costitutivo  e  dello  statuto,  nonche'  il
certificato  di  iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura.

                               Art. 7.
                      Attribuzione dei punteggi

    1.   I   criteri  di  valutazione  delle  domande  riguardano  il
miglioramento  della  qualita'  della produzione, gli aspetti tecnici
caratterizzanti  il  vigneto  da ristrutturare, l'ambito territoriale
nel  quale  viene realizzato il nuovo vigneto, la tipologia del piano
di   ristrutturazione   nonche'  le  caratteristiche  soggettive  del
produttore.
    2.   Il   punteggio   attribuito   agli  aspetti  concernenti  il
miglioramento della qualita' della produzione e' cosi' determinato:
      a) vigneti  realizzati  in  pianura  con  un numero di ceppi ad
ettaro superiore a 3.500 unita': punti 2;
      b) vigneti  realizzati  in  collina  con  un numero di ceppi ad
ettaro superiore a 4.500 unita': punti 2.
    3.  Il  punteggio  attribuito  in  base  agli aspetti tecnici del
vigneto da estirpare e' cosi' determinato:
      a) forma di allevamento alla Bellussi o altri sistemi a pergola
ovvero con viti maritate: punti 24;
      b) sesto  di  impianto  con  numero  di  ceppi inferiore a 2000
unita': punti 21;
      c) sesto  di  impianto  con  numero  di  ceppi  tra 2001 e 2500
unita': punti 18;
      d) sesto  di  impianto  con  numero  di  ceppi maggiore  a 2500
unita': punti 15;
      e) prevalenza  di  vitigni  classificati come ammessi a termini
del  decreto  del  Presidente  della  Regione  9 settembre  2003,  n.
0321/Pres.: punti 15;
      f) i  punteggi  previsti  nelle  lettere  sopra  indicate  sono
ridotti  di  due  terzi  qualora  i  parametri  cui fanno riferimento
interessino meno della meta' della superficie vitata da ristrutturare
e riconvertire.
    4.  Il  punteggio  attribuito in base all' ambito territoriale di
reimpianto del vigneto e' cosi' determinato:
      a) vigneti  realizzati  nella zona carsica e nella provincia di
Trieste: punti 15;
      b) vigneti realizzati in zona collinare: punti 12;
      c) vigneti realizzati in zona pianeggiante: punti 9.
    5.  Il  punteggio  attribuito  in  base al piano collettivo e' di
punti 10.
    6.   Il   punteggio   attribuito  in  base  alle  caratteristiche
soggettive del produttore e' cosi' determinato:
      a) eta' compresa fra i 18 ed i 40 anni: punti 10;
      b) presenza  di  un  giovane  di eta' compresa fra i 18 ed i 40
anni tra i produttori interessati dal piano collettivo: punti 7.
    7.  I  piani  istruiti con parere favorevole, ma non finanziabili
per  mancanza  di  risorse  disponibili, concorrono nella graduatoria
dell'anno  successivo,  previa  presentazione  della domanda entro il
30 novembre del medesimo anno. Nel caso di inserimento in graduatoria
in posizione non utile per beneficiare dei finanziamenti, il piano si
considera definitivamente archiviato.
    8. Qualora, in fase di stesura della graduatoria dei beneficiari,
i  finanziamenti  previsti  per  l'ultima  campagna  di validita' del
regime  di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti
risultino   insufficienti   a   finanziare  tutti  i  produttori,  e'
attribuita priorita' a coloro che hanno minore eta'.

                               Art. 8.
                          Inizio dei lavori

    1.  Il  direttore del servizio per le produzioni agricole approva
l'elenco  dei  soggetti,  la cui istruttoria si e' conclusa con esito
favorevole,  che  sono ammissibili a contributo, con apposito decreto
nel  quale  e'  riportato  anche  l'elenco delle domande ritenute non
ammissibili,   con   l'indicazione  delle  relative  motivazioni.  La
graduatoria  provvisoria e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    2.  I  lavori  di  ristrutturazione e riconversione possono avere
inizio dopo la data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.
    3.  La  concessione  e l'erogazione del contributo e' subordinata
alla  ripartizione  tra  le regioni da parte dello Stato dei relativi
finanziamenti.  In  mancanza  dello  stanziamento  statale,  le spese
connesse ai lavori gia' iniziati sono a carico del produttore.

                               Art. 9.
                       Approvazione dei piani

    1.  Successivamente  all'assegnazione  delle  risorse annualmente
rese  disponibili da parte dello Stato, il direttore del servizio per
le produzioni agricole redige la graduatoria definitiva utile ai fini
della concessione ed erogazione dei contributi.
    2.   La  graduatoria  definitiva  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.

                              Art. 10.
                         Regime finanziario

    1.  Per  ogni  ettaro  di vigneto ristrutturato e riconvertito e'
concesso un contributo in conto capitale:
      a) di   Euro   6.800,00  in  zona  pianeggiante.  Nel  caso  di
reimpianto   realizzato   utilizzando   diritti  in  portafoglio,  il
contributo per ettaro e' pari a Euro 5.800,00;
      b) di  Euro  7.800,00  in zona collinare o carsica. Nel caso di
reimpianto   realizzato   utilizzando   diritti  in  portafoglio,  il
contributo per ettaro e' pari a Euro 6.800,00.
    2.  In  caso  di  reimpianto  di  vigneto  realizzato utilizzando
diritti  di  nuovo  impianto  in  proporzione  inferiore al 10% della
superficie  compresa  nel  piano,  il  contributo  per ciascun ettaro
ristrutturato e riconvertito e' ridotto di Euro 2.600,00.
    3.  Il  contributo  concedibile  per  ciascun  ettaro  di vigneto
sovrainnestato e' pari a Euro 2.600,00.
    4. In caso di reimpianto di vigneto realizzato prima dell'estirpo
di  una  equivalente  superficie  vitata, il contributo per ettaro e'
ridotto di Euro 1.000,00.
    5.  Il  contributo  di  cui  ai  commi 1 e 3 e' comprensivo dell'
indennizzo  dei  produttori  per  le  perdite  di entrate conseguenti
all'esecuzione del piano.
    6.  La liquidazione del contributo e' subordinata al collaudo dei
lavori di ristrutturazione e riconversione.
    7.  Il  contributo  puo'  essere erogato anticipatamente rispetto
alla conclusione dei lavori a condizione che il produttore:
      a) presenti   una   dichiarazione   nella   quale  attesti  gli
ordinativi  del  materiale  necessario alla realizzazione del vigneto
nonche' l'avvenuto inizio dei lavori;
      b) produca idonea garanzia bancaria o assicurativa pari al 120%
del contributo richiesto sulla base del modello AGEA - Agenzia per le
erogazioni in agricoltura;
      c)  si impegni ad eseguire i lavori entro la fine della seconda
campagna successiva alla concessione dell'anticipo;
      d) si  impegni  a presentare richiesta di collaudo dei lavori e
di  svincolo  della  fideiussione  entro  il  31 luglio della seconda
campagna successiva a quella di erogazione dell'anticipo;
      e) si  impegni  a  restituire  l'anticipo,  qualora  in fase di
collaudo  si accerti che le misure previste nel piano non siano state
realizzate  entro  le  scadenze  fissate  e  comunque siano inferiori
all'80% rispetto a quelle preventivate.
    8.  L'inizio  dei  lavori  di ristrutturazione e di riconversione
coincide  con l'avvio dell'estirpo del vigneto nel caso di misura che
preveda  anche il reimpianto, e con l'avvenuto tracciamento del sesto
d'impianto nel caso di reimpianto con diritto in portafoglio.
    9.  L'utilizzo  della  vecchia palatura comporta la riduzione del
contributo nella misura del 50% del valore a nuovo della stessa.
    10.  Non  e'  consentita  l'erogazione  di contributi a titolo di
anticipo   qualora   il  produttore  abbia  gia'  ricevuto  un  aiuto
anticipato per altra misura riguardante la stessa particella vitata e
non l'abbia ancora completamente realizzata.

                              Art. 11.
                   Domanda di collaudo e controlli

    1.  A conclusione dei lavori di ristrutturazione e riconversione,
il  produttore  presenta  domanda  di collaudo, corredata dalla copia
dell'autorizzazione   all'impianto   e/o  reimpianto,  dalle  fatture
quietanzate  in  originale  delle  barbatelle  e  di altro materiale,
nonche'  dai  servizi acquisiti fino all'importo non inferiore al 50%
del  finanziamento. Le fatture, vistate e acquisite in copia, vengono
restituite al richiedente.
    2.  Le  domande  di  collaudo  sono  inoltrate al servizio per le
produzioni  agricole  entro il 30 aprile di ciascun anno, fatto salvo
il disposto dell'Art. 9, comma 6, lettera d).
    3.  Ai  fini  della  liquidazione  del  contributo  ovvero  dello
svincolo della fideiussione, la direzione centrale svolge controlli e
verifiche   in   loco   sui   vigneti   ricompresi  nel  progetto  di
ristrutturazione e riconversione.
    4. La direzione centrale trasmette all'AGEA l'elenco dei soggetti
beneficiari  con  l'indicazione del relativo importo di contributo da
liquidare.
    5.  Le  modalita'  ed  i  tempi di erogazione dei contributi sono
definiti dall'AGEA, in quanto organismo pagatore.

                              Art. 12.
                           S a n z i o n i

    1. Il produttore che non rispetti gli obblighi previsti dall'Art.
4, comma 4, lettere a), b) e c), per il decennio successivo alla data
di  presentazione  della domanda di ristrutturazione e riconversione,
non e' ammesso alla concessione dei diritti della riserva regionale e
dei  contributi  comunitari  e  nazionali  previsti  per  il  settore
viticolo.
    2.  Qualora in fase di collaudo si accerti che le misure previste
nel  progetto non sono state completamente eseguite entro la scadenza
stabilita  dal piano individuale o collettivo, il produttore rimborsa
l'intero importo di contributo eventualmente ricevuto.
    3. In deroga a quanto previsto al comma 2, se le misure del piano
individuale  sono  state realizzate in misura superiore all'80% entro
la  scadenza  prevista  dal  piano stesso, l'importo da rimborsare e'
pari  al  doppio della residua somma del contributo che sarebbe stata
concessa per l'esecuzione di tutte le misure del piano.
    4.  Qualora il produttore rinunci all'anticipo concesso a seguito
di  fideiussione,  ovvero  alla  realizzazione  delle misure indicate
nella  domanda  di  aiuto,  si  applicano  le disposizioni allo scopo
previste dal manuale delle procedure di AGEA.
    5.  La  violazione  della  normativa  comunitaria  e nazionale in
materia  di  potenziale  produttivo  viticolo comporta l'applicazione
delle  sanzioni  previste  dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n.
260  «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE)
n.   1493/1999,   relativo   all'organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo,  a  norma  dell'Art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n.
526»,  come  modificato  dall'Art. 19 della legge 27 gennaio 2001, n.
122  «Disposizioni  modificative  e  integrative  alla  normativa che
disciplina il settore agricolo e forestale».

                              Art. 13.
                          Norma transitoria

    1.  Ai  piani  di  ristrutturazione  e  riconversione ncln ancora
conclusi  alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento,
continuano  ad  applicarsi  le disposizioni del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 69/Pres.
    2.  Per  la campagna viticola 2004-2005, le domande di contributo
per  la  ristrutturazione  riconversione  dei vigneti sono presentate
entro  30  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
regolamento  e  la  documentazione per l'aggiornamento delle relative
superfici  vitate  allo  schedario  viticolo  e'  fatta  pervenire al
competente  ufficio entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
    3.  Alle  domande  di  contributo relative alla campagna viticola
2004-2005   pervenute  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento si applicano le disposizioni nello stesso contenute.

                              Art. 14.
                        Abrogazione di norme

    1.  Il  regolamento  di  attuazione  del  regime di sostegno alla
ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti  in applicazione dei
Regolamenti  (CE)  n. 1493/1999 e n. 1227/2000, approvato con decreto
del   Presidente  della  Regione  13 marzo  2001,  n.  069/Pres.,  e'
abrogato.
    2.  Ai  procedimenti  pendenti alla data di entrata in vigore del
presente  regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al
comma 1.

                              Art. 15.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il giorno della
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                 Visto, il vice presidente: Moretton