Art. 15.
    1.  La  presente  legge entrera' in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 13 ottobre 2004
                            CHIARAVALLOTI