Art. 4. Modificazione dell'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg. 1. All'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg., il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori secondo quanto previsto dall'Art. 59 della legge provinciale le societa' costituite dalle organizzazioni, dalle associazioni e dagli enti indicati dall'Art. 59, comma 2, della legge provinciale, nella forma di societa' di capitali ed in possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attivita' di CAA, come definiti con deliberazione della giunta provinciale ai sensi del medesimo Art. 59, comma 2, della legge provinciale».