Art. 4.
Modificazione  dell'Art.  3  del  decreto del presidente della giunta
             provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg.
    1. All'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale
19 giugno  2003,  n.  11-132/Leg.,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente:
    «1.    Possono    chiedere    il   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  di assistenza agli agricoltori secondo
quanto  previsto  dall'Art.  59  della  legge provinciale le societa'
costituite  dalle  organizzazioni,  dalle  associazioni  e dagli enti
indicati  dall'Art. 59, comma 2, della legge provinciale, nella forma
di  societa'  di  capitali  ed  in  possesso  dei requisiti minimi di
garanzia  e  di  funzionamento  per lo svolgimento delle attivita' di
CAA,  come  definiti  con  deliberazione  della giunta provinciale ai
sensi del medesimo Art. 59, comma 2, della legge provinciale».