Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della speciale sovvenzione prevista dall'Art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici). Art. 1. Contenuti e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione della speciale sovvenzione, costituita da contributi una tantum e da contributi ventennali costanti, per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari - come definiti dall'Art. 21, punto 1), delle norme di attuazione al piano urbanistico regionale generale - nonche' per la rivitalizzazione del loro tessuto urbano e sociale e per il concreto soddisfacimento del loro fabbisogno abitativo ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2. Art. 2. Presentazione delle domande - contenuti 1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'Art. 1, redatte secondo lo schema allegato, sono presentate entro il primo marzo di ogni anno alla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per la disciplina tecnica dell'edilizia e per le strutture a supporto della residenza. 2. Gli importi finanziabili ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale n. 2/1983, dovranno essere estrapolati - a cura del comune - dal programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti contenuto nel piano regolatore particolareggiato comunale secondo quanto previsto alla lettera e) dell'Art. 43 della legge regionale n. 52/1991, ovvero dal programma previsto nel regolamento eventualmente assunto ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale n. 2/1983. Art. 3. Finanziamenti pluriennali - Valutazione delle assegnazioni 1. Per valutare l'ammontare della sovvenzione assegnata a mezzo di finanziamenti pluriennali su limiti di impegno ventennali, l'annualita' assegnata si attualizzera' secondo la formula della determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata utilizzando il tasso praticato al momento del riparto dalla Cassa depositi e prestiti per gli interventi degli enti locali per mutui ventennali a tasso fisso. Art. 4. Centri storici gia' parzialmente finanziati - condizioni di ammissibilita' 1. L'ammissione a rifinanziamento degli interventi previsti dai piani regolatori particolareggiati comunali e' subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) i finanziamenti una tantum gia' assegnati per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato comunale devono essere interamente impegnati; b) le annualita' relative ai finanziamenti pluriennali su limiti di impegno gia' assegnati per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato comunale devono essere interamente impegnate; puo' fare eccezione l'annualita' riferita all'anno precedente il riparto. 2. Sono esclusi dal riparto i comuni che, nell'anno solare in cui viene effettuato il riparto, sono stati oggetto di assegnazione di risorse ai sensi della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18. Art. 5. Criteri di valutazione e ammontare della speciale sovvenzione 1. Sulla base delle domande presentate, viene predisposta la graduatoria dei comuni per i quali gli interventi previsti dai piani particolareggiati risultano ammissibili a finanziamento seguendo, nell'ordine, le seguenti priorita' ed indicazioni: a) centri storici mai finanziati precedentemente; 1) per consentire il concreto avvio dei lavori previsti nel relativo piano regolatore particolareggiato comunale, l'ammontare massimo assegnabile e' costituito dall'importo necessario per la realizzazione delle opere previste dal P.R.P.C. e specificate all'Art. 2 della legge regionale n. 2/1983, secondo le effettive richieste presentate dal comune. Le domande vengono accolte integralmente ovvero nel limite percentuale delle disponibilita' di bilancio come definito dalla giunta regionale in sede di riparto dei fondi disponibili; b) centri storici ove, in esecuzione del piano regolatore particolareggiato comunale, sono previste opere di particolare rilevanza per l'amministrazione regionale valutata e definita anche attraverso la programmazione regionale in relazione al complessivo assetto del territorio, all'istanza sociale, alla necessita' di tutelare e conservare i beni culturali, alla necessita' di distribuire armonicamente le risorse, alla necessita' di valorizzare la presenza di flussi turistici; 1) l'ammontare massimo assegnabile per ogni centro storico dovra' consentire la realizzazione delle opere o di loro lotti funzionali e comunque a tale fattispecie possono essere destinate risorse per non piu' del 30% delle residue disponibilita' di bilancio; c) altri centri storici ordinati per data di approvazione del piano regolatore particolareggiato comunale o di sua variante privilegiando i piani meno recenti; 1) le rimanenti disponibilita' residue andranno a soddisfare le esigenze presentate dai rimanenti centri storici a cui verra' assegnato l'importo necessario per la realizzazione delle opere specificate all'Art. 2 della legge regionale n. 2/1983, secondo le effettive richieste presentate dal comune. Detto importo non potra' superare il limite percentuale delle disponibilita' di bilancio come definito dalla giunta regionale in sede di riparto dei fondi disponibili. Art. 6. Rendicontazione 1. Il comune beneficiario della speciale sovvenzione rendicontera' le spese sostenute nelle forme e con le modalita' previste dall'Art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Art. 7. Norma transitoria 1. Il presente regolamento si applica anche alle domande pervenute entro il 31 marzo 2004 non ancora ammesse a finanziamento. (Omissis). Visto, il Presidente: Illy