Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per la concessione della
   speciale sovvenzione prevista dall'Art. 1 della legge regionale 10
   gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici).
                               Art. 1.
                        Contenuti e finalita'
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' ai
quali  l'amministrazione  regionale deve attenersi per la concessione
della  speciale sovvenzione, costituita da contributi una tantum e da
contributi  ventennali  costanti,  per  la  salvaguardia  dei  valori
ambientali,  storici  ed  artistici dei centri storici primari - come
definiti  dall'Art.  21, punto 1), delle norme di attuazione al piano
urbanistico  regionale generale - nonche' per la rivitalizzazione del
loro  tessuto  urbano e sociale e per il concreto soddisfacimento del
loro  fabbisogno  abitativo ai sensi della legge regionale 10 gennaio
1983, n. 2.
                               Art. 2.
               Presentazione delle domande - contenuti
    1.  Le  domande  di concessione dei contributi di cui all'Art. 1,
redatte  secondo  lo  schema allegato, sono presentate entro il primo
marzo di ogni anno alla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori
pubblici  - Servizio per la disciplina tecnica dell'edilizia e per le
strutture a supporto della residenza.
    2.  Gli  importi  finanziabili  ai  sensi dell'Art. 2 della legge
regionale  n. 2/1983, dovranno essere estrapolati - a cura del comune
-  dal  programma  concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli
interventi  previsti contenuto nel piano regolatore particolareggiato
comunale  secondo  quanto previsto alla lettera e) dell'Art. 43 della
legge  regionale  n.  52/1991,  ovvero  dal  programma  previsto  nel
regolamento  eventualmente  assunto ai sensi dell'Art. 11 della legge
regionale n. 2/1983.
                               Art. 3.
                      Finanziamenti pluriennali
                  - Valutazione delle assegnazioni
    1.  Per  valutare l'ammontare della sovvenzione assegnata a mezzo
di   finanziamenti  pluriennali  su  limiti  di  impegno  ventennali,
l'annualita'  assegnata  si  attualizzera'  secondo  la formula della
determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata
utilizzando  il  tasso  praticato  al momento del riparto dalla Cassa
depositi  e  prestiti  per gli interventi degli enti locali per mutui
ventennali a tasso fisso.
                               Art. 4.
Centri   storici   gia'   parzialmente  finanziati  -  condizioni  di
                           ammissibilita'
    1.  L'ammissione  a rifinanziamento degli interventi previsti dai
piani   regolatori   particolareggiati  comunali  e'  subordinata  al
verificarsi delle seguenti condizioni:
      a) i  finanziamenti  una tantum gia' assegnati per l'attuazione
del   piano   regolatore  particolareggiato  comunale  devono  essere
interamente impegnati;
      b) le  annualita'  relative  ai  finanziamenti  pluriennali  su
limiti   di   impegno  gia'  assegnati  per  l'attuazione  del  piano
regolatore   particolareggiato  comunale  devono  essere  interamente
impegnate;   puo'   fare  eccezione  l'annualita'  riferita  all'anno
precedente il riparto.
    2. Sono esclusi dal riparto i comuni che, nell'anno solare in cui
viene  effettuato  il  riparto, sono stati oggetto di assegnazione di
risorse ai sensi della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.
                               Art. 5.
    Criteri di valutazione e ammontare della speciale sovvenzione
    1.  Sulla  base  delle  domande  presentate, viene predisposta la
graduatoria  dei comuni per i quali gli interventi previsti dai piani
particolareggiati  risultano  ammissibili  a  finanziamento seguendo,
nell'ordine, le seguenti priorita' ed indicazioni:
      a) centri storici mai finanziati precedentemente;
        1)  per  consentire il concreto avvio dei lavori previsti nel
relativo  piano  regolatore  particolareggiato  comunale, l'ammontare
massimo  assegnabile  e'  costituito  dall'importo  necessario per la
realizzazione   delle  opere  previste  dal  P.R.P.C.  e  specificate
all'Art.  2  della  legge  regionale  n. 2/1983, secondo le effettive
richieste   presentate   dal   comune.  Le  domande  vengono  accolte
integralmente  ovvero  nel limite percentuale delle disponibilita' di
bilancio  come definito dalla giunta regionale in sede di riparto dei
fondi disponibili;
      b) centri  storici  ove,  in  esecuzione  del  piano regolatore
particolareggiato   comunale,  sono  previste  opere  di  particolare
rilevanza  per  l'amministrazione regionale valutata e definita anche
attraverso  la  programmazione  regionale in relazione al complessivo
assetto  del  territorio,  all'istanza  sociale,  alla  necessita' di
tutelare   e   conservare   i  beni  culturali,  alla  necessita'  di
distribuire  armonicamente le risorse, alla necessita' di valorizzare
la presenza di flussi turistici;
        1)  l'ammontare  massimo  assegnabile per ogni centro storico
dovra'  consentire  la  realizzazione  delle  opere  o  di loro lotti
funzionali  e  comunque  a  tale fattispecie possono essere destinate
risorse  per  non  piu'  del  30%  delle  residue  disponibilita'  di
bilancio;
      c) altri  centri  storici ordinati per data di approvazione del
piano   regolatore  particolareggiato  comunale  o  di  sua  variante
privilegiando i piani meno recenti;
        1)  le rimanenti disponibilita' residue andranno a soddisfare
le  esigenze  presentate  dai  rimanenti  centri storici a cui verra'
assegnato  l'importo  necessario  per  la  realizzazione  delle opere
specificate  all'Art.  2  della legge regionale n. 2/1983, secondo le
effettive  richieste  presentate dal comune. Detto importo non potra'
superare  il limite percentuale delle disponibilita' di bilancio come
definito  dalla  giunta  regionale  in  sede  di  riparto  dei  fondi
disponibili.
                               Art. 6.
                           Rendicontazione
    1.    Il   comune   beneficiario   della   speciale   sovvenzione
rendicontera'  le  spese  sostenute  nelle  forme  e con le modalita'
previste dall'Art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
                               Art. 7.
                          Norma transitoria
    1.   Il  presente  regolamento  si  applica  anche  alle  domande
pervenute entro il 31 marzo 2004 non ancora ammesse a finanziamento.
      (Omissis).
                     Visto, il Presidente: Illy