Art. 2. 1. L'Art. 4 della legge regionale 20 maggio 2004, n. 13, come modificato dall'Art. 1 della legge regionale 23 giugno 2004 n. 17, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Disposizioni). - 1. Possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza: a) per il completamento degli interventi di riparazione e di ricostruzione in corso, effettuati a seguito di eventi sismici, gia' disciplinati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza stessa; b) per le costruzioni di privati i cui lavori siano gia' stati autorizzati con permesso di costruire o con analogo provvedimento previsto dalla vigente normativa urbanistica alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per gli interventi di ricostruzione di immobili esistenti, che prevedano la demolizione totale o parziale, non si applicano le limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996, nonche' le limitazioni di cui al punto 4.2, e successive modifiche delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica allegate all'ordinanza, nei limiti dei volumi e delle altezze preesistenti. 3. Le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico che non fruiscono di finanziamento regionale sono soggette alle disposizioni contenute nell'ordinanza e nelle successive modifiche ed integrazioni. 4. Alle opere ed agli edifici pubblici o di uso pubblico finanziati anche parzialmente dalla Regione Molise, se non appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la nuova classificazione sismica. 5. Nei territori comunali gia' classificati sismici ed ora inclusi in zone corrispondenti a categorie superiori, le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico, finanziati in tutto o in parte dalla Regione Molise, gia' appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge; sono soggetti alle disposizioni contenute nell'ordinanza e nelle successive modifiche ed integrazioni. 6. Nei territori comunali non classificati sismici precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge le opere e gli edifici pubblici o ai uso pubblico, finanziati in tutto o in parte dalla Regione Molise, gia' appaltati ed iniziati nelle parti strutturali alla stessa data saranno soggetti alle disposizioni previste dall'ordinanza. Nel caso in cui gli interventi siano costituifi da parti strutturalmente indipendenti fra loro, alle parti non ancora iniziate si applica la nuova classificazione sismica. 7. Ai fini della presente legge le opere e gli edifici "di uso pubblico" sono quelle che ricadono almeno in uno dei casi previsti nell'elenco contenuto nell'allegato A alla delibera di giunta regionale n. 182 del 16 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni. Si intendono "iniziati" gli interventi per i quali e' stata inoltrata la comunicazione di inizio lavori ai sensi della legge regionale 6 giugno 1996 n. 20, per i quli siano effettivamente iniziate le opere strutturali. 8. Il regime transitorio e' quello previsto dall'Art. 2, comma 2 dell'ordinanza, che di fatto sostituisce quello previsto dall'Art. 30 della legge n. 64/1974 e dall'Art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 come successivamente modificato ed integrato. I lavori potranno essere ultimati con riferimento alla classificazione ed alla normativa tecnica con cui sono iniziati, anche in caso di varianti in corso d'opera, purche' l'ultimazione avvenga entro il termine previsto dal permesso di costruire, o dal provvedimento autorizzativo equivalente, come eventualmente prorogato. 9. In tutti i restanti casi la progettazione dovra' tener conto della nuova classificazione sismica di cui all'Art. 1 della presente legge.».