Art. 2.
    1.  L'Art.  4  della  legge regionale 20 maggio 2004, n. 13, come
modificato dall'Art. 1 della legge regionale 23 giugno 2004 n. 17, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  4 (Disposizioni). - 1. Possono continuare ad applicarsi le
norme  tecniche  e  la  classificazione  sismica vigenti alla data di
pubblicazione dell'ordinanza:
      a) per  il  completamento  degli interventi di riparazione e di
ricostruzione  in corso, effettuati a seguito di eventi sismici, gia'
disciplinati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza stessa;
      b) per  le costruzioni di privati i cui lavori siano gia' stati
autorizzati  con  permesso  di  costruire o con analogo provvedimento
previsto  dalla vigente normativa urbanistica alla data di entrata in
vigore della presente legge.
    2. Per gli interventi di ricostruzione di immobili esistenti, che
prevedano  la  demolizione  totale  o  parziale,  non si applicano le
limitazioni  di  cui  ai  punti  C2  e  C3  del  decreto ministeriale
16 gennaio  1996,  nonche'  le  limitazioni  di  cui  al punto 4.2, e
successive  modifiche delle norme tecniche per le costruzioni in zona
sismica allegate all'ordinanza, nei limiti dei volumi e delle altezze
preesistenti.
    3.  Le  opere  e  gli  edifici pubblici o di uso pubblico che non
fruiscono  di finanziamento regionale sono soggette alle disposizioni
contenute    nell'ordinanza   e   nelle   successive   modifiche   ed
integrazioni.
    4.  Alle  opere  ed  agli  edifici  pubblici  o  di  uso pubblico
finanziati  anche parzialmente dalla Regione Molise, se non appaltati
alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, si applica la
nuova classificazione sismica.
    5.  Nei  territori  comunali  gia'  classificati  sismici  ed ora
inclusi  in zone corrispondenti a categorie superiori, le opere e gli
edifici  pubblici  o  di uso pubblico, finanziati in tutto o in parte
dalla  Regione  Molise, gia' appaltati alla data di entrata in vigore
della  presente  legge;  sono  soggetti  alle  disposizioni contenute
nell'ordinanza e nelle successive modifiche ed integrazioni.
    6.    Nei    territori    comunali   non   classificati   sismici
precedentemente  alla  data di entrata in vigore della presente legge
le  opere  e  gli  edifici  pubblici o ai uso pubblico, finanziati in
tutto  o  in  parte  dalla Regione Molise, gia' appaltati ed iniziati
nelle  parti  strutturali  alla  stessa  data  saranno  soggetti alle
disposizioni  previste dall'ordinanza. Nel caso in cui gli interventi
siano costituifi da parti strutturalmente indipendenti fra loro, alle
parti  non  ancora  iniziate  si  applica  la  nuova  classificazione
sismica.
    7.  Ai  fini  della presente legge le opere e gli edifici "di uso
pubblico"  sono  quelle  che ricadono almeno in uno dei casi previsti
nell'elenco   contenuto  nell'allegato  A  alla  delibera  di  giunta
regionale  n.  182  del  16 febbraio  2004  e successive modifiche ed
integrazioni.  Si  intendono "iniziati" gli interventi per i quali e'
stata  inoltrata  la  comunicazione  di  inizio lavori ai sensi della
legge  regionale 6 giugno 1996 n. 20, per i quli siano effettivamente
iniziate le opere strutturali.
    8.  Il regime transitorio e' quello previsto dall'Art. 2, comma 2
dell'ordinanza, che di fatto sostituisce quello previsto dall'Art. 30
della  legge  n.  64/1974  e dall'Art. 104 del decreto del Presidente
della   Repubblica   6 giugno   2001,  n.  380  come  successivamente
modificato  ed  integrato.  I  lavori  potranno  essere  ultimati con
riferimento  alla  classificazione  ed alla normativa tecnica con cui
sono  iniziati,  anche  in caso di varianti in corso d'opera, purche'
l'ultimazione  avvenga  entro  il  termine  previsto  dal permesso di
costruire,   o  dal  provvedimento  autorizzativo  equivalente,  come
eventualmente prorogato.
    9.  In  tutti i restanti casi la progettazione dovra' tener conto
della  nuova classificazione sismica di cui all'Art. 1 della presente
legge.».