Art. 20.
                    Controlli e commissariamento
    1.  L'ente di gestione del parco invia entro il 30 giugno di ogni
anno   al  Presidente  della  giunta  regionale,  per  le  successive
determinazioni  da parte del consiglio, una relazione sulle attivita'
dell'anno  precedente  che  evidenzi  lo  stato  di  attuazione delle
iniziative  gestionali  nell'area  protetta,  nonche'  lo stato della
spesa.
    2.  In  caso  di ritardi od omissioni da parte degli organi degli
enti  di  gestione, previa diffida, la giunta regionale provvede alla
nomina  di  un  commissario  «ad  acta»  per il compimento degli atti
obbligatori o per l'attuazione degli impegni assunti.
    3.  La  giunta  regionale provvede allo scioglimento degli organi
degli enti di gestione, sentita la commissione consiliare competente,
per   gravi  inadempienze  nell'attuazione  dei  piani  programmatici
approvati  di  cui all'Art. 4 ed all'Art. 15, per gravi irregolarita'
nella   gestione,   in   caso   di   persistente   inattivita'  o  di
impossibilita'   di   funzionamento,   ovvero   per   attivita'   che
compromettano  il  buon funzionamento dell'ente o che siano in palese
contrasto con gli indirizzi regionali in materia.
    4.  Con  il  provvedimento  di  scioglimento  la giunta regionale
nomina  contestualmente  un  commissario  straordinario che rimane in
carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente.