Art. 20. Controlli e commissariamento 1. L'ente di gestione del parco invia entro il 30 giugno di ogni anno al Presidente della giunta regionale, per le successive determinazioni da parte del consiglio, una relazione sulle attivita' dell'anno precedente che evidenzi lo stato di attuazione delle iniziative gestionali nell'area protetta, nonche' lo stato della spesa. 2. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti di gestione, previa diffida, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario «ad acta» per il compimento degli atti obbligatori o per l'attuazione degli impegni assunti. 3. La giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi degli enti di gestione, sentita la commissione consiliare competente, per gravi inadempienze nell'attuazione dei piani programmatici approvati di cui all'Art. 4 ed all'Art. 15, per gravi irregolarita' nella gestione, in caso di persistente inattivita' o di impossibilita' di funzionamento, ovvero per attivita' che compromettano il buon funzionamento dell'ente o che siano in palese contrasto con gli indirizzi regionali in materia. 4. Con il provvedimento di scioglimento la giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente.