Art. 21. Vigilanza e sorveglianza 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette e' esercitata dalla Regione e dalle province per quanto di loro competenza. 2. La Regione esercita, altresi', attraverso le strutture competenti, la necessaria azione di indirizzo e di coordinamento, nonche' di promozione nei confronti degli organi di gestione delle aree protette. 3. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti dalle aree protette e' affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, nonche' a personale di vigilanza appositamente individuato dagli enti di gestione cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'Art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vigilanza puo' essere altresi' affidata al Corpo forestale dello Stato mediante apposita convenzione ai sensi dell'Art. 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.