Art. 21.
                      Vigilanza e sorveglianza
    1.  La  vigilanza  sulla gestione delle aree naturali protette e'
esercitata  dalla  Regione  e  dalle  province  per  quanto  di  loro
competenza.
    2.   La  Regione  esercita,  altresi',  attraverso  le  strutture
competenti,  la  necessaria  azione  di indirizzo e di coordinamento,
nonche'  di  promozione  nei confronti degli organi di gestione delle
aree protette.
    3.  La  vigilanza  sul  rispetto  degli  obblighi  e  dei divieti
stabiliti dalle aree protette e' affidata a tutti i soggetti cui sono
attribuiti   poteri  di  accertamento  e  contestazione  di  illeciti
amministrativi  in  base  alle  leggi vigenti, nonche' a personale di
vigilanza  appositamente  individuato  dagli  enti  di  gestione  cui
attribuire  funzioni  di  guardia  giurata  a norma dell'Art. 138 del
testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto  18 giugno  1931,  n.  773, la vigilanza puo' essere altresi'
affidata al Corpo forestale dello Stato mediante apposita convenzione
ai sensi dell'Art. 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.