Art. 10.
                     Modificazioni dell'Art. 33
    1.  Il comma 1, dell'art. 33 della legge regionale n. 42/1988, e'
sostituito dal seguente:
    «1.   Ogni  modificazione  incidente  sui  requisiti  di  impresa
artigiana,  cosi' come la cessazione o la sospensione dell'attivita',
debbono   essere   denunciate   alla   commissione   provinciale  per
l'artigianato  entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi
e  debbono essere presentate alcomune ove l'impresa svolge la propria
attivita', secondo il procedimento previsto dall'art. 31.».