Art. 10. Modificazioni dell'Art. 33 1. Il comma 1, dell'art. 33 della legge regionale n. 42/1988, e' sostituito dal seguente: «1. Ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, cosi' come la cessazione o la sospensione dell'attivita', debbono essere denunciate alla commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi e debbono essere presentate alcomune ove l'impresa svolge la propria attivita', secondo il procedimento previsto dall'art. 31.».