Art. 7.
            Integrazione della legge regionale n. 42/1988
    1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 42/1988 e' aggiunto il
seguente:
    «Art.  26/bis  (Regolamento interno delle commissioni provinciali
per  l'artigianato). - 1. Le modalita' di convocazione e la validita'
delle  sedute e delle deliberazioni delle commissioni provinciali per
l'artigianato,  nonche'  i  compiti  e la dipendenza funzionale delle
segreterie    sono    disciplinati   da   appositi   regolamenti   di
funzionamento,    proposti    dalle   commissioni   provinciali   per
l'artigianato   ed   approvati   dalla   commissione   regionale  per
l'artigianato,    acquisito   il   parere   della   giunta   camerale
competente.».