Art. 7. Integrazione della legge regionale n. 42/1988 1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 42/1988 e' aggiunto il seguente: «Art. 26/bis (Regolamento interno delle commissioni provinciali per l'artigianato). - 1. Le modalita' di convocazione e la validita' delle sedute e delle deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonche' i compiti e la dipendenza funzionale delle segreterie sono disciplinati da appositi regolamenti di funzionamento, proposti dalle commissioni provinciali per l'artigianato ed approvati dalla commissione regionale per l'artigianato, acquisito il parere della giunta camerale competente.».