Art. 2. Modalita' di erogazione 1. A seguito dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, il comune di residenza della madre verifica il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo alla madre al momento del parto o in capo alla madre adottiva alla data dell'adozione. 2. Il comune comunica alla ripartizione provinciale politiche sociali i dati necessari ai fini della liquidazione dell'assegno di natalita'. 3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dei dati, il direttore della ripartizione provinciale politiche sociali provvede all'erogazione dell'assegno.