Art. 2.
                       Modalita' di erogazione

    1.  A seguito dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli
adottati, il comune di residenza della madre verifica il possesso dei
requisiti  previsti  dalla  legge  in  capo alla madre al momento del
parto o in capo alla madre adottiva alla data dell'adozione.
    2.  Il  comune  comunica  alla ripartizione provinciale politiche
sociali  i  dati necessari ai fini della liquidazione dell'assegno di
natalita'.
    3.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di ricezione dei dati, il
direttore  della  ripartizione provinciale politiche sociali provvede
all'erogazione dell'assegno.