Art. 6.
    1.  L'Art.  7 del decreto del presidente della giunta provinciale
23 febbraio 1998, n. 5 e successive modifiche, e' cosi sostituito:
    Art.  7.  (Voci  merceologiche). - 1. Nelle zone per insediamenti
produttivi e' ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative da
parte  dell'autorita'  competente  e  l'invio di comunicazioni per il
commercio   al   dettaglio,   in  funzione  di  prevalente  attivita'
artigianale  o industriale, per una sola voce merceologica tra quelle
determinate  dalla  giunta  provinciale,  comprendente  gli  articoli
strettamente  legati  all'attivita'  principale,  che  vanno indicati
nella  tabella riservata agli esercizi di vendita siti nelle zone per
insediamenti  produttivi. Spetta all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione  ovvero  a  ricevere  la  comunicazione, valutare
l'omogeneita'  della  voce  merceologica  e degli articoli richiesti,
rispetto   all'attivita'   principale.   Sono  esclusi  gli  articoli
dell'abbigliamento  e  del  settore  alimentare,  ad  eccezione delle
carni,  queste  ultime  congiuntamente  a  salumi,  insaccati,  uova,
spezie, erbe aromatiche, salse, crauti e sottaceti, cibo confezionato
per  cani  e  gatti,  nel  caso di attivita' prevalente artigianale o
industriale di macelleria. La prevalenza dell'attivita' artigianale o
industriale,  puo'  essere  verificata  anche  attraverso l'esame del
fatturato aziendale.
    2. Nelle zone per insediamenti produttivi, e' ammesso il rilascio
di  autorizzazioni  amministrative  e l'invio di comunicazioni per il
commercio  al  dettaglio,  in  funzione  di  attivita'  di  commercio
all'ingrosso, limitatamente alle voci merceologiche individuate dalla
legge ed ai relativi articoli definiti dalla giunta provinciale.
    3.  L'autorizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 puo' essere
rilasciata al massimo per una voce merceologica e purche' l'attivita'
prevalente  artigianale o industriale venga gia' svolta nell'edificio
in   cui   si   intende   esercitare   il   commercio  al  dettaglio.
L'autorizzazione   amministrativa   per  la  sola  voce  merceologica
automobili puo' essere rilasciata indipendentemente dall'esercizio di
prevalente  attivita'  artigianale,  industriale  o  di  attivita' di
commercio all'ingrosso.
    4. Se la ditta richiedente l'autorizzazione esercita piu' tipi di
attivita'   tra  quelle:  artigianale,  industriale  o  di  commercio
all'ingrosso,  ai fini dell'esame della domanda si considera quella a
cui  e'  destinata  la  superficie maggiore  nell'edificio  in cui si
intende  esercitare  il  commercio  al  dettaglio. I locali destinati
all'esercizio   del  commercio  al  dettaglio,  devono  possedere  le
caratteristiche di cui all'Art. 8 della legge provinciale 17 febbraio
2000, n. 7.
    5.  Nelle zone per insediamenti produttivi e' ammesso il rilascio
di  autorizzazioni  amministrative  per l'esercizio dell'attivita' di
distribuzione   di   carburanti   di  cui  all'Art.  16  della  legge
provinciale  17 febbraio 2000, n. 7, nonche' l'invio di comunicazioni
per  le  forme  speciali di vendita al dettaglio di cui agli articoli
11,  12,  13, 14 e 15 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.
Quanto    stabilito    dal    presente   articolo   con   riferimento
all'autorizzazione  amministrativa  per il commercio al dettaglio, va
inteso  anche  per  la  comunicazione relativa a piccole strutture di
vendita al dettaglio. In caso di violazione delle disposizioni di cui
al  presente  articolo  si  applicano  il  procedimento e le sanzioni
previsti  dall'Art.  22  della legge provinciale 17 febbraio 2000, n.
7.ยป.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 26 agosto 2004
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2004
Registro n. 1, foglio n. 22.