Art. 6. 1. L'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 e successive modifiche, e' cosi sostituito: Art. 7. (Voci merceologiche). - 1. Nelle zone per insediamenti produttivi e' ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative da parte dell'autorita' competente e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, in funzione di prevalente attivita' artigianale o industriale, per una sola voce merceologica tra quelle determinate dalla giunta provinciale, comprendente gli articoli strettamente legati all'attivita' principale, che vanno indicati nella tabella riservata agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi. Spetta all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero a ricevere la comunicazione, valutare l'omogeneita' della voce merceologica e degli articoli richiesti, rispetto all'attivita' principale. Sono esclusi gli articoli dell'abbigliamento e del settore alimentare, ad eccezione delle carni, queste ultime congiuntamente a salumi, insaccati, uova, spezie, erbe aromatiche, salse, crauti e sottaceti, cibo confezionato per cani e gatti, nel caso di attivita' prevalente artigianale o industriale di macelleria. La prevalenza dell'attivita' artigianale o industriale, puo' essere verificata anche attraverso l'esame del fatturato aziendale. 2. Nelle zone per insediamenti produttivi, e' ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, in funzione di attivita' di commercio all'ingrosso, limitatamente alle voci merceologiche individuate dalla legge ed ai relativi articoli definiti dalla giunta provinciale. 3. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 puo' essere rilasciata al massimo per una voce merceologica e purche' l'attivita' prevalente artigianale o industriale venga gia' svolta nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. L'autorizzazione amministrativa per la sola voce merceologica automobili puo' essere rilasciata indipendentemente dall'esercizio di prevalente attivita' artigianale, industriale o di attivita' di commercio all'ingrosso. 4. Se la ditta richiedente l'autorizzazione esercita piu' tipi di attivita' tra quelle: artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso, ai fini dell'esame della domanda si considera quella a cui e' destinata la superficie maggiore nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. I locali destinati all'esercizio del commercio al dettaglio, devono possedere le caratteristiche di cui all'Art. 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7. 5. Nelle zone per insediamenti produttivi e' ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di carburanti di cui all'Art. 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, nonche' l'invio di comunicazioni per le forme speciali di vendita al dettaglio di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7. Quanto stabilito dal presente articolo con riferimento all'autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio, va inteso anche per la comunicazione relativa a piccole strutture di vendita al dettaglio. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano il procedimento e le sanzioni previsti dall'Art. 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.ยป. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 26 agosto 2004 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2004 Registro n. 1, foglio n. 22.