(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      158 del 22 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Emilia-Romagna,  sulla  base  del  principio  di
precauzione  contemplato  dall'Art.  174 del Trattato della comunita'
europea  ed  in osservanza dell'Art. 26-bis, comma 1, della Direttiva
2001/18/CE   sull'emissione  deliberata  nell'ambiente  di  organismi
geneticaniente   modificati,   disciplina   con  la  presente  legge,
nell'ambito   delle   proprie  competenze,  l'utilizzo  di  organismi
geneticamente   modificati  avendo  cura  di  preservare  le  risorse
genetiche  del  territorio  e di tutelare efficacemente le produzioni
agricole  ed  alimentari,  che  fanno  della identita', originalita',
naturalita'   un   valore  culturale,  economico  e  commerciale  non
compromettibile.
    2.  Ai  fini  di  cui  al comma 1, la Regione adotta iniziative o
misure dirette a:
      a) evitare    la    diffusione   incontrollata   di   organismi
geneticamente  modificati  nell'  ambiente  e prevenire l'ibridazione
delle produzioni tradizionali e biologiche per mantenere la ricchezza
distintiva delle colture;
      b) sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore delle
biotecnologie;
      c) individuare   le   aree  geografiche  ove  si  praticano  le
produzioni  di  qualita'  e  regolamentate  per  verificare  la reale
sussistenza  delle  condizioni  di  coesistenza  sul  territorio  tra
colture transgeniche, convenzionali e biologiche;
      d) realizzare forme di consultazione ed informazione pubblica.