Art. 2. Divieto temporaneo 1. Per le finalita' indicate all' Art. 1, comma 2, lettera a) ed in funzione della predisposizione di un solido quadro di garanzie scientifiche e di tutele giuridiche, fino alla scadenza indicata dalla normativa nazionale per la adozione del Piano regionale inteso ad assicurare le condizioni di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche e nelle more della fissazione delle soglie di tolleranza comunitarie per la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati nelle sementi e nel materiale di moltiplicazione, e' fatto divieto di coltivare specie vegetali ed allevare animali geneticamente modificati in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna.