Art. 2.
                         Divieto temporaneo
    1.  Per le finalita' indicate all' Art. 1, comma 2, lettera a) ed
in  funzione  della  predisposizione  di un solido quadro di garanzie
scientifiche  e  di  tutele  giuridiche,  fino alla scadenza indicata
dalla  normativa nazionale per la adozione del Piano regionale inteso
ad  assicurare le condizioni di coesistenza tra colture transgeniche,
convenzionali e biologiche e nelle more della fissazione delle soglie
di  tolleranza  comunitarie  per la presenza accidentale di organismi
geneticamente   modificati   nelle   sementi   e   nel  materiale  di
moltiplicazione,  e'  fatto  divieto  di coltivare specie vegetali ed
allevare  animali  geneticamente  modificati  in  tutto il territorio
dell'Emilia-Romagna.