Art. 3.
                      Ricerca e sperimentazione
    1.  Per le finalita' indicate all'Art. 1, comma 2, lettera b), la
Regione  promuove  la  ricerca e la sperimentazione nel settore delle
biotecnologie  orientate al miglioramento della qualita', alla difesa
dalle  patologie,  alla  sostenibilita'  ambientale  delle produzioni
agricole ed alimentari regionali. La Regione predispone, altresi', un
programma  interdisciplinare  di ricerca per arricchire le conoscenze
in  materia  di  coesistenza, collegato alle iniziative del Ministero
delle politiche agricole e forestali e di altre regioni, nonche' alle
indicazioni dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare.
    2.  E'  istituito il comitato scientifico per le biotecnologie in
agricoltura  della  Regione  Emilia-Romagna,  nominato  dalla  giunta
regionale  e composto da cinque personalita' di comprovata competenza
scientifica,   previa   comunicazione   alla  competente  commissione
consiliare. Il comitato ha funzione consultiva sul Piano regionale di
coesistenza  e sulle linee di intervento per l'attivita' di ricerca e
sperimentazione  ed  informativa sull' evoluzione tecnico-scientifica
della  materia.  Il  comitato riferisce, di norma ogni sei mesi, alla
competente commissione consiliare.