Art. 3. Ricerca e sperimentazione 1. Per le finalita' indicate all'Art. 1, comma 2, lettera b), la Regione promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore delle biotecnologie orientate al miglioramento della qualita', alla difesa dalle patologie, alla sostenibilita' ambientale delle produzioni agricole ed alimentari regionali. La Regione predispone, altresi', un programma interdisciplinare di ricerca per arricchire le conoscenze in materia di coesistenza, collegato alle iniziative del Ministero delle politiche agricole e forestali e di altre regioni, nonche' alle indicazioni dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare. 2. E' istituito il comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura della Regione Emilia-Romagna, nominato dalla giunta regionale e composto da cinque personalita' di comprovata competenza scientifica, previa comunicazione alla competente commissione consiliare. Il comitato ha funzione consultiva sul Piano regionale di coesistenza e sulle linee di intervento per l'attivita' di ricerca e sperimentazione ed informativa sull' evoluzione tecnico-scientifica della materia. Il comitato riferisce, di norma ogni sei mesi, alla competente commissione consiliare.