Art. 5.
                  Esclusione dai marchi di qualita'
    1.  Le  aziende  e  le  industrie  agroalimentari  che utilizzano
organismi  geneticamente  modificati,  comunque  presenti  nel  ciclo
produttivo  come  materia prima, additivi o ingredienti, sono escluse
dall'accesso  ai  marchi  di  qualita' di cui alla legge regionale 28
ottobre   1999,  n.  28  (Valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  ed
alimentari  ottenuti  con  tecniche  rispettose dell'ambiente e della
salute  dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/1992
e n. 51/1995).
    2.  Le  esclusioni  di cui al comma 1 riguardano anche le aziende
che  utilizzano  mangimi in cui sono contenute materie prime derivate
da organismi geneticamente modificati.