Art. 6.
                Consultazione e informazione pubblica
    1.  Per  realizzare  le  finalita' indicate dall'Art. 1, comma 2,
lettera d),  la  Regione  Emilia-Romagna  provvede  ad individuare le
modalita'  volte  ad  accertare  la  volonta'  degli  agricoltori  ad
esercitare   una  rinuncia  volontaria  in  determinate  aree  e  per
determinate produzioni, nonche' ad adottare le eventuali prescrizioni
necessarie per rendere effettiva tale rinuncia.
    2.  La  partecipazione  e  l'informazione  di tutti i cittadini e
degli operatori agricoli iscritti all'anagrafe delle aziende agricole
vengono  assicurate  attraverso  l'utilizzo  di  opportuni  strumenti
informatici.