Art. 6. Consultazione e informazione pubblica 1. Per realizzare le finalita' indicate dall'Art. 1, comma 2, lettera d), la Regione Emilia-Romagna provvede ad individuare le modalita' volte ad accertare la volonta' degli agricoltori ad esercitare una rinuncia volontaria in determinate aree e per determinate produzioni, nonche' ad adottare le eventuali prescrizioni necessarie per rendere effettiva tale rinuncia. 2. La partecipazione e l'informazione di tutti i cittadini e degli operatori agricoli iscritti all'anagrafe delle aziende agricole vengono assicurate attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti informatici.