Art. 7.
                          V i g i l a n z a
    1.  Per  la  vigilanza sull'applicazione della presente legge, la
giunta regionale predispone il Piano annuale dei controlli.
    2.  Per  l'effettuazione  dei  controlli,  la  Regione  si avvale
dell'agenzia  regionale  per la prevenzione e l'ambiente, nell'ambito
delle  funzioni  e  dei  compiti istituzionali attribuiti all'agenzia
stessa  dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione
dei  controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la
prevenzione  e  l'ambiente  - ARPA - dell'Emilia-Romagna), o di altri
enti  o  istituti  pubblici  o  privati attraverso la stipulazione di
apposite  convenzioni,  ai  sensi  dell'Art.  4 della legge regionale
21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
    3.   In   attuazione   delle  norme  comunitarie  in  materia  di
etichettatura e' fatto obbligo ai gestori di esercizi commerciali che
operano  sul territorio regionale, sia della grande distribuzione che
del  commercio  al  dettaglio,  di verificare che i prodotti posti in
vendita  siano  dotati  di  etichettatura  indicante  la  presenza di
organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.