Art. 7. V i g i l a n z a 1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, la giunta regionale predispone il Piano annuale dei controlli. 2. Per l'effettuazione dei controlli, la Regione si avvale dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, nell'ambito delle funzioni e dei compiti istituzionali attribuiti all'agenzia stessa dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), o di altri enti o istituti pubblici o privati attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). 3. In attuazione delle norme comunitarie in materia di etichettatura e' fatto obbligo ai gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, sia della grande distribuzione che del commercio al dettaglio, di verificare che i prodotti posti in vendita siano dotati di etichettatura indicante la presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.