Art. 9.
                 Obblighi e sanzioni amministrative
    1.  Chiunque non ottemperi al divieto di cui all'Art. 2 e' punito
con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto
dalla normativa nazionale in materia.
    2.  Per  l'accertamento,  la contestazione e l'applicazione delle
sanzioni  amministrative  si  applicano  le  disposizioni di cui alla
legge  24 novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla
legge  regionale  28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione
delle   sanzioni  amministrative  di  competenza  regionale).  L'ente
competente    all'irrogaziope    delle   sanzioni   e'   la   Regione
Emilia-Romagna.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

      Bologna, 22 novembre 2004

                               ERRANI