Art. 9. Obblighi e sanzioni amministrative 1. Chiunque non ottemperi al divieto di cui all'Art. 2 e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia. 2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). L'ente competente all'irrogaziope delle sanzioni e' la Regione Emilia-Romagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 22 novembre 2004 ERRANI