Art. 10. Assistenza tecnica 1. Per l'attuazione della presente legge, le strutture regionali competenti hanno facolta' di ricorrere ad ausili esterni qualificati per: a) la realizzazione di studi; b) l'attivita' di assistenza e informazione destinate ai beneficiari degli interventi; c) l'acquisizione di consulenze specialisfiche; d) l'installazione ed il funzionamento di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza ed il monitoraggio degli strumenti di intervento attivati. 2. Le attivita' indicate al comma 1 sono finanziate a valere sui fondi di cui all'Art. 17, comma 3.