Art. 10.
                         Assistenza tecnica
    1.  Per l'attuazione della presente legge, le strutture regionali
competenti  hanno facolta' di ricorrere ad ausili esterni qualificati
per:
      a) la realizzazione di studi;
      b) l'attivita'   di  assistenza  e  informazione  destinate  ai
beneficiari degli interventi;
      c) l'acquisizione di consulenze specialisfiche;
      d) l'installazione    ed    il    funzionamento    di   sistemi
informatizzati  per  la  gestione, la sorveglianza ed il monitoraggio
degli strumenti di intervento attivati.
    2.  Le attivita' indicate al comma 1 sono finanziate a valere sui
fondi di cui all'Art. 17, comma 3.