Art. 11. C o n t r a s s e g n o 1. Per favorire la piu' ampia conoscenza e informazione dei cittadini in ordine a prodotti ottenuti da varieta' e razze locali a rischio di estinzione e' istituito un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori. 2. L'uso del contrassegno e' facoltativo ed e' concesso dall'ARSIA ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico, di cui al regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, o secondo il metodo della produzione integrata, di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicita' ingannevole). 3. Ai fini della concessione del contrassegno l'azienda produttrice e' tenuta a produrre idonea certificazione rilasciata da un organismo di controllo autorizzato per la produzione biologica o integrata di cui al comma 2, attestante la confbrmita' del prodotto alle condizioni previste dalla presente legge. 4. Con il regolamento di cui all'art. 12 sono disciplinati contenuto, caratteristiche grafiche e modalita' di ottenimento e impiego del contrassegno di cui al comma 1.