Art. 11.
                       C o n t r a s s e g n o
    1.  Per  favorire  la  piu'  ampia  conoscenza e informazione dei
cittadini  in ordine a prodotti ottenuti da varieta' e razze locali a
rischio  di  estinzione  e'  istituito  un  contrassegno regionale da
apporre  sui  prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale
iscritto nei repertori.
    2.   L'uso   del  contrassegno  e'  facoltativo  ed  e'  concesso
dall'ARSIA   ad   aziende   agricole   che  producono  e  trasformano
direttamente  in  azienda,  secondo  il  metodo  biologico, di cui al
regolamento  (CE)  n.  2092/91  del  Consiglio,  del  24 giugno 1991,
relativo  al  metodo  di  produzione biologico di prodotti agricoli e
alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari,  o  secondo  il metodo della produzione integrata, di cui
alla   legge   regionale   15 aprile   1999,  n.  25  (Norme  per  la
valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  ed  alimentari  ottenuti con
tecniche  di  produzione  integrata  e  tutela  contro la pubblicita'
ingannevole).
    3.   Ai   fini   della  concessione  del  contrassegno  l'azienda
produttrice  e' tenuta a produrre idonea certificazione rilasciata da
un  organismo  di controllo autorizzato per la produzione biologica o
integrata  di  cui al comma 2, attestante la confbrmita' del prodotto
alle condizioni previste dalla presente legge.
    4.  Con  il  regolamento  di  cui  all'art.  12 sono disciplinati
contenuto,  caratteristiche  grafiche  e  modalita'  di ottenimento e
impiego del contrassegno di cui al comma 1.