Art. 4. Repertori regionali 1. Le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, di seguito denominati repertori, tenuti dall'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA). 2. I repertori sono organizzati secondo criteri e caratteristiche tecniche che consentano l'omogeneita' e la confrontabilita' con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale. 3. L'iscrizione nei repertori di risorse genetiche a rischio di estinzione e' corredata di apposita annotazione.