Art. 4.
                         Repertori regionali
    1.  Le  risorse  genetiche  sono  iscritte  in appositi repertori
regionali,  di  seguito  denominati  repertori,  tenuti  dall'agenzia
regionale    per    lo   sviluppo   e   l'innovazione   nel   settore
agricolo-forestale (ARSIA).
    2. I repertori sono organizzati secondo criteri e caratteristiche
tecniche  che  consentano  l'omogeneita'  e  la  confrontabilita' con
analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale.
    3.  L'iscrizione  nei repertori di risorse genetiche a rischio di
estinzione e' corredata di apposita annotazione.