Art. 6.
                   Banca regionale del germoplasma
    1.  Al  fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex
situ,  delle  risorse  genetiche  e' istituita la Banca regionale del
germoplasma di seguito denominata Banca.
    2.  La  Banca svolge tutte le operazioni dirette a salva guardare
il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione,
alterazione e distruzione.
    3.  Nella  Banca confluiscono tutte le risorse genetiche iscritte
nei repertori.
    4. Alla gestione della Banca provvede l'ARSIA, che puo' avvalersi
di altri soggetti, pubblici o privati.
    5.  Con  il  regolamento  di  cui  all'art. 12 e' disciplinato il
funzionamento della Banca.