Art. 6. Banca regionale del germoplasma 1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle risorse genetiche e' istituita la Banca regionale del germoplasma di seguito denominata Banca. 2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salva guardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione. 3. Nella Banca confluiscono tutte le risorse genetiche iscritte nei repertori. 4. Alla gestione della Banca provvede l'ARSIA, che puo' avvalersi di altri soggetti, pubblici o privati. 5. Con il regolamento di cui all'art. 12 e' disciplinato il funzionamento della Banca.