Art. 9. Coltivatore custode 1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore custode chi provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nei repertori. 2. Il coltivatore custode: a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione; b) diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui e' custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge; c) effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee conservati nella Banca regionale del germoplasma. 3. L'incarico di coltivatore custode e' conferito a seguito della iscrizione in apposito elenco tenuto dall'ARSIA. 4. Nella scelta del coltivatore custode sono favoriti i membri delle comunita' locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche toscane, e chi abbia provveduto alla loro riscoperta. 5. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai coltivatori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione. 6. In caso di necessita' e urgenza l'ARSIA puo' provvedere per fini di pubblico interesse all'immediata riproduzione in campo di una varieta' in via di estinzione. 7. Con il regolamento di cui all'art. 12 sono disciplinati: a) le modalita' di iscrizione all'elenco di cui al comma 3; b) i requisiti oggettivi e soggettivinecessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di coltivatore custode; c) le modalita' di eventuali rimborsi spese per attivita' prestate dal coltivatore custode.