Art. 9.
                         Coltivatore custode
    1.  Ai fini della presente legge si definisce coltivatore custode
chi  provvede  alla  conservazione  in situ delle risorse genetiche a
rischio di estinzione iscritte nei repertori.
    2. Il coltivatore custode:
      a) provvede  alla  messa  in  sicurezza  della  singola risorsa
genetica  proteggendola  e  salvaguardandola  da  qualsiasi  forma di
contaminazione, alterazione o distruzione;
      b) diffonde  la  conoscenza  e  la  coltivazione  delle risorse
genetiche  di  cui  e'  custode,  attenendosi ai principi di cui alla
presente legge;
      c) effettua  il  rinnovo  dei semi di specie erbacee conservati
nella Banca regionale del germoplasma.
    3. L'incarico di coltivatore custode e' conferito a seguito della
iscrizione in apposito elenco tenuto dall'ARSIA.
    4.  Nella  scelta  del coltivatore custode sono favoriti i membri
delle comunita' locali tradizionalmente impegnate nella conservazione
delle  risorse  genetiche  toscane,  e chi abbia provveduto alla loro
riscoperta.
    5.   La   riproduzione   di   risorse  genetiche  effettuata  dai
coltivatori  custodi  avviene presso le zone originarie di prelievo o
quelle  riconosciute  come  tradizionali  luoghi  di  presenza  della
coltivazione.
    6.  In  caso  di necessita' e urgenza l'ARSIA puo' provvedere per
fini di pubblico interesse all'immediata riproduzione in campo di una
varieta' in via di estinzione.
    7. Con il regolamento di cui all'art. 12 sono disciplinati:
      a) le modalita' di iscrizione all'elenco di cui al comma 3;
      b) i  requisiti oggettivi e soggettivinecessari per ricoprire e
per mantenere l'incarico di coltivatore custode;
      c) le  modalita'  di  eventuali  rimborsi  spese  per attivita'
prestate dal coltivatore custode.