(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 30 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed oggetto 1. Al fine di garantire adeguati livelli di salvaguardia dell'incolumita' degli utenti nella pratica degli sport invernali e nella frequentazione delle aree e dei percorsi sciistici, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di sicurezza delle piste di sci, in armonia con i principi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).