(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      49 del 30 novembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' ed oggetto
    1.   Al  fine  di  garantire  adeguati  livelli  di  salvaguardia
dell'incolumita'  degli  utenti nella pratica degli sport invernali e
nella frequentazione delle aree e dei percorsi sciistici, la presente
legge detta nuove disposizioni in materia di sicurezza delle piste di
sci, in armonia con i principi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n.
363  (Norme  in  materia  di  sicurezza  nella  pratica  degli  sport
invernali da discesa e da fondo).