Art. 10. Vigilanza e sanzioni 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, comma 2, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 20 a Euro 250. Per la violazione delle disposizioni di cui all'Art. 8 si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 363/2003. 2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'Art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205). 3. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidate, oltre che alle forze di polizia, ai comuni, che vi provvedono tramite i corpi di polizia locale, e al Corpo forestale della Valle d'Aosta.