Art. 10.
                        Vigilanza e sanzioni
    1.  La  violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e
7, comma 2, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  di  denaro da Euro 20 a Euro 250. Per la violazione delle
disposizioni  di  cui  all'Art.  8  si applicano le sanzioni previste
dalla legge n. 363/2003.
    2.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al comma 1, si
osservano  le  disposizioni  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689
(Modifiche  al  sistema  penale),  da  ultimo  modificata dal decreto
legislativo  30 dicembre  1999,  n.  507  (Depenalizzazione dei reati
minori  e  riforma  del  sistema  sanzionatorio, ai sensi dell'Art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205).
    3.   La   vigilanza   sull'osservanza   della  presente  legge  e
l'irrogazione  delle  relative sanzioni sono affidate, oltre che alle
forze  di  polizia,  ai  comuni, che vi provvedono tramite i corpi di
polizia locale, e al Corpo forestale della Valle d'Aosta.