Art. 11.
            Modificazioni alla legge regionale n. 9/1992
    1.  Dopo  la  lettera  c),  del  comma 1, dell'Art. 7 della legge
regionale n. 9/1992, e' aggiunta la seguente:
      «c-bis)  l'individuazione  delle  aree  e  delle piste di sci a
garanzia della sicurezza degli utenti».
    2.  Dopo il comma 2 dell'Art. 12 della legge regionale n. 9/1992,
e' inserito il seguente:
    «2-bis.  La  violazione  delle  disposizioni di cui all'Art. 4 e'
soggetta  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da euro 20 a euro 250».
    3.  Il  comma  3  dell'Art. 12 della legge regionale n. 9/1992 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui  all'Art. 11 e'
soggetta  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da Euro euro 20 a Euro euro 250».