Art. 11. Modificazioni alla legge regionale n. 9/1992 1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'Art. 7 della legge regionale n. 9/1992, e' aggiunta la seguente: «c-bis) l'individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti». 2. Dopo il comma 2 dell'Art. 12 della legge regionale n. 9/1992, e' inserito il seguente: «2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'Art. 4 e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250». 3. Il comma 3 dell'Art. 12 della legge regionale n. 9/1992 e' sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni di cui all'Art. 11 e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro euro 20 a Euro euro 250».