Art. 2. Individuazione delle aree sciabili 1. La classificazione delle piste di sci effettuata ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci) equivale ad ogni effetto all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'Art. 2 della legge n. 363/2003.