Art. 2.
                 Individuazione delle aree sciabili
    1.  La  classificazione  delle  piste  di sci effettuata ai sensi
dell'Art.  3  della  legge  regionale  17 marzo  1992, n. 9 (Norme in
materia  di  esercizio  ad  uso pubblico di piste di sci) equivale ad
ogni effetto all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui
all'Art. 2 della legge n. 363/2003.