Art. 3. Individuazione di aree a specifica destinazione 1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, la Regione, su istanza dei gestori delle piste di sci, individua inoltre: a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita' con attrezzi quali la slitta e lo slittino; b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard; c) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard; d) i tratti di pista da riservare, a richiesta e temporaneamente, agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico. 2. L'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma l, lettere c) e d), avviene sentiti i comuni interessati. 3. Le istanze, corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, sono inoltrate alla predetta struttura che, dopo averne verificata la regolarita' e la completezza, le trasmette all'esame della commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 9/1992, per il parere di competenza. 4. Acquisito il parere della commissione, l'assessore regionale competente in materia di impianti sportivi provvede, con proprio decreto, all'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1.