Art. 3.
           Individuazione di aree a specifica destinazione
    1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, la Regione, su
istanza dei gestori delle piste di sci, individua inoltre:
      a)  le  aree  a  specifica  destinazione  per  la pratica delle
attivita' con attrezzi quali la slitta e lo slittino;
      b)  le  aree  interdette,  anche  temporaneamente, alla pratica
dello snowboard;
      c) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con
lo sci e lo snowboard;
      d)   i   tratti   di   pista   da   riservare,  a  richiesta  e
temporaneamente, agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico.
    2.  L'individuazione  delle aree e delle piste di cui al comma l,
lettere c) e d), avviene sentiti i comuni interessati.
    3.  Le  istanze,  corredate  della  documentazione  stabilita con
provvedimento  del  dirigente della struttura regionale competente in
materia  di piste di sci, sono inoltrate alla predetta struttura che,
dopo  averne verificata la regolarita' e la completezza, le trasmette
all'esame  della  commissione tecnico-consultiva per le piste di sci,
di  cui  all'Art. 6 della legge regionale n. 9/1992, per il parere di
competenza.
    4.  Acquisito  il parere della commissione, l'assessore regionale
competente  in  materia  di  impianti  sportivi provvede, con proprio
decreto,  all'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma
1.