Art. 4. Requisiti tecnici 1. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti tecnici che debbono essere posseduti, ai fini dell'individuazione, dalle aree e dalle piste di cui all'Art. 3, comma 1. 2. La giunta regionale disciplina, inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di individuazione delle aree e delle piste di cui agli articoli 2 e 3, comma 1. 3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.