Art. 4.
                          Requisiti tecnici
    1.  La  giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i
requisiti   tecnici   che   debbono   essere   posseduti,   ai   fini
dell'individuazione,  dalle  aree  e  dalle  piste di cui all'Art. 3,
comma 1.
    2.   La   giunta   regionale  disciplina,  inoltre,  con  propria
deliberazione,   ogni   altro   adempimento  o  aspetto  relativo  al
procedimento  di  individuazione delle aree e delle piste di cui agli
articoli 2 e 3, comma 1.
    3.  Le  deliberazioni  di  cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel
Bollettino ufficiale della Regione.