Art. 5.
                         Transito e risalita
    1. E' vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di
urgente necessita'.
    2.  Chi  percorre la pista senza sci deve, comunque, tenersene ai
bordi,  dando  la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e
alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la loro
agevole e rapida circolazione.
    3.  In  occasione  di  gare  e'  fatto  divieto  a  chiunque, con
l'esclusione   dei   soggetti   individuati  dall'organizzazione,  di
sorpassare  i  limiti  segnalati,  sostare  sulla  pista  di  gara  o
percorrerla.
    4.  La risalita di piste con gli sci ai piedi e' vietata. Essa e'
tuttavia  consentita,  previa autorizzazione del gestore della pista,
o,  in  mancanza  di  tale  autorizzazione,  nei soli casi di urgente
necessita',  e  deve  comunque  avvenire ai bordi della pista, avendo
cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto
di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista.