Art. 5. Transito e risalita 1. E' vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di urgente necessita'. 2. Chi percorre la pista senza sci deve, comunque, tenersene ai bordi, dando la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la loro agevole e rapida circolazione. 3. In occasione di gare e' fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla. 4. La risalita di piste con gli sci ai piedi e' vietata. Essa e' tuttavia consentita, previa autorizzazione del gestore della pista, o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessita', e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista.