Art. 7.
                   Sci fuori pista e sci-alpinismo
    1.  Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle
piste  di  sci  non  sono  responsabili  degli  incidenti che possono
verificarsi  nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi
o al di fuori delle aree e delle piste individuate ai sensi dell'Art.
3 della presente legge e della legge regionale n. 9/1992.
    2.  I  soggetti  che  praticano  lo  sci-alpinismo  devono sempre
munirsi  di  appositi  sistemi  elettronici per garantire un idoneo e
tempestivo intervento di soccorso.