Art. 8.
              Obbligo di utilizzo del casco protettivo
    1.   Nell'esercizio  della  pratica  dello  sci  alpino  e  dello
snowboard e' fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare
un  casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite ai sensi
dell'Art. 8 della legge n. 363/2003.
    2.  L'obbligo  di cui al comma 1, non trova applicazione lungo le
piste  dei  comprensori  sciistici transfrontalieri ricomprendenti il
territorio  regionale  da  parte  di  chi  sia munito di un titolo di
trasporto emesso all'estero.