Art. 8. Obbligo di utilizzo del casco protettivo 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard e' fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite ai sensi dell'Art. 8 della legge n. 363/2003. 2. L'obbligo di cui al comma 1, non trova applicazione lungo le piste dei comprensori sciistici transfrontalieri ricomprendenti il territorio regionale da parte di chi sia munito di un titolo di trasporto emesso all'estero.