Art. 9. Uso dell'elicottero 1. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale e alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati per finalita' di soccorso ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), possono organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attivita' di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di elicottero. 2. Le modalita' e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l'organizzazione e l'effettuazione del servizio. di cui al comma 1, sono definite con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione, d'intesa con gli assessori regionali competenti in materia di trasporti e di protezione civile.