Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) «locali chiusi, aperti al pubblico» i locali ai quali il pubblico accede senza formalita' e senza bisogno di particolari permessi negli orari di apertura, ivi compresi i circoli privati, club e simili; b) «strutture per giovani» i centri giovanili, parrocchiali, sportivi e simili.