Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini della presente legge si intende per:
      a) «locali  chiusi,  aperti  al  pubblico» i locali ai quali il
pubblico  accede  senza  formalita'  e  senza  bisogno di particolari
permessi  negli  orari  di  apertura, ivi compresi i circoli privati,
club e simili;
      b) «strutture  per  giovani»  i centri giovanili, parrocchiali,
sportivi e simili.