Art. 4.
                       Osservanza del divieto
    1.  Coloro  cui  spetta  per legge, regolamento o disposizioni di
autorita'   assicurare   l'ordine  all'interno  dei  locali  indicati
all'Art.  1,  curano l'osservanza del divieto, esponendo in posizione
visibile  cartelli  riproducenti  le  disposizioni  con l'indicazione
della  sanzione  commitata  ai trasgressori e adempiendo gli obblighi
stabiliti nel regolamento di esecuzione.