Art. 4. Osservanza del divieto 1. Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorita' assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati all'Art. 1, curano l'osservanza del divieto, esponendo in posizione visibile cartelli riproducenti le disposizioni con l'indicazione della sanzione commitata ai trasgressori e adempiendo gli obblighi stabiliti nel regolamento di esecuzione.