Art. 5. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. I trasgressori alle disposizioni dell'Art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,5 a euro 275; la misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 2. Le persone indicate all'Art. 4, che non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi in cui gli impianti di ventilazione, descritti nel regolamento di esecuzione, non siano funzionanti, non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti. 3. Il gettito derivante da queste sanzioni amministrative e' destinato al finanziamento di progetti di prevenzione del tabagismo. 4. L'obbligo di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi.