Art. 5.
                 Sanzioni amministrative pecuniarie
    1.  I  trasgressori  alle  disposizioni dell'Art. 1 sono soggetti
alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,5
a  euro  275;  la  misura  della  sanzione  e' raddoppiata qualora la
violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di
gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
    2.  Le  persone  indicate  all'Art.  4,  che non ottemperino alle
disposizioni  contenute  negli  articoli  3  e  4, sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro
2.200;  tale  somma  viene aumentata della meta' nelle ipotesi in cui
gli   impianti   di   ventilazione,   descritti  nel  regolamento  di
esecuzione,  non  siano  funzionanti,  non  siano condotti in maniera
idonea o non siano perfettamente efficienti.
    3.  Il  gettito  derivante  da  queste sanzioni amministrative e'
destinato al finanziamento di progetti di prevenzione del tabagismo.
    4. L'obbligo di pagare le somme previste nella presente legge non
e' trasmissibile agli eredi.