Art. 7. Distributori automatici di sigarette 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i distributori automatici di sigarette devono essere disattivati, attraverso apposito temporizzatore, nella fascia di orario che va dalle ore 7 alle ore 22, compresi i giorni festivi. 2. La violazione della presente disposizione comporta la irrogazione di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di euro 250.