Art. 7.
                Distributori automatici di sigarette
    1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge   i   distributori   automatici   di  sigarette  devono  essere
disattivati,  attraverso  apposito  temporizzatore,  nella  fascia di
orario che va dalle ore 7 alle ore 22, compresi i giorni festivi.
    2.   La   violazione  della  presente  disposizione  comporta  la
irrogazione di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di euro
250.